Imposte

Affrancabile l’integrazione di prezzo per la partecipazione

Interpello 180: l’acquisto di una partecipazione con corresponsione di un earn out fa sì che nella successiva fusione il disavanzo possa essere integralmente affrancato con la sostitutiva del 12%.

di Alessandro Germani

L’acquisto di una partecipazione con successiva corresponsione di un earn out fa sì che nella successiva fusione il disavanzo possa essere integralmente affrancato con la sostitutiva del 12%. Questa la risposta 180 delle Entrate del 31 gennaio.

L’istante è una Sim che redige il bilancio in base ai principi Ias/Ifrs. Ha acquisito a più riprese le partecipazioni di Z, con possibilità di corrispondere un’integrazione di prezzo (earn out) al verificarsi di determinate condizioni. La Sim ha poi incorporato la società acquisita facendo emergere un disavanzo che è stato imputato alla lista clienti della società incorporata, unitamente alle imposte differite iscritte per il mancato riconoscimento fiscale della posta. Poi l’istante ha deciso di avvalersi dell’affrancamento del bene immateriale ex articolo 172, comma 10bis del Tuir. Il dubbio sorge per il fatto che una seconda componente del disavanzo è emersa a fusione effettuata ed è stata portata a incremento della lista clienti iscritta mediante la fusione. In pratica, quanto corrisposto a titolo di earn out è stato incrementato sul valore della lista clienti e ora la società vorrebbe affrancare il tutto (iscrizione originaria e successiva dell’asset e le imposte differite). L’Agenzia conferma l’impostazione. Infatti, per i soggetti Oic vale il principio per cui l’aggiustamento di prezzo dà luogo a componenti di reddito assoggettabili alle stesse disposizioni riguardanti il corrispettivo originario che viene integrato. La società è invece un soggetto Ias/Ifrs che in base all’Ifrs 3 ha iscritto l’earn out nonché le imposte differite passive a incremento della lista clienti a cui è stato imputato il disavanzo di fusione. In sostanza si conferma che l’integrazione del corrispettivo deve seguire la “sorte” fiscale del bene cui la stessa si riferisce e tutto ciò che ne risulta è affrancabile.

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