Contabilità

Consolidato, esonero con limiti maggiorati

In consultazione anche gli emendamenti ai principi legati alla legge europea

di Franco Roscini Vitali

Il recepimento della Legge europea 2019-2020 comporta alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali.

La legge 238/2021 (si veda il Sole 24 Ore del 19 gennaio) ha recepito alcune disposizioni comunitarie e, pertanto, interviene sulle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio e sul decreto 127/1991 relativo al bilancio consolidato: l’Oic ha posto in consultazione, sino al 18 marzo, i conseguenti emendamenti ai principi contabili nazionali.

Per esempio, nell’Oic 12, relativo alla composizione del bilancio di esercizio, è precisato che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria, non possono utilizzare le norme relative alle micro imprese e, se redigono il bilancio in forma abbreviata, non possono effettuare alcuni raggruppamenti ivi previsti.

Di interesse più generale è la norma relativa al divieto di compensi di partite, in via generale vietato, ma se ammesso dalla legge impone l’indicazione nella nota integrativa degli importi lordi oggetto di compensazione.

Può essere il caso dell’esposizione nella voce 20 del conto economico delle imposte differite e anticipate e, nello stato patrimoniale, di crediti e debiti tributari (Oic 25 paragrafo 33).

Con riferimento al bilancio consolidato, nell’articolo 27 del decreto 127/1991, casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, è ora precisato che i limiti ivi previsti si calcolano «su base consolidata», ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento e in tal caso i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20 per cento.

Pertanto, il principio contabile Oic 17 viene modificato con la precisazione che il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e prestazioni è determinato su base consolidata, quindi dopo aver eliminato le operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento. Tuttavia, la verifica del superamento dei limiti numerici previsti può essere effettuata su base aggregata, senza effettuare le operazioni di consolidamento: in tal caso i totali degli attivi e dei ricavi sono maggiorati del 20 per cento.

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