Imposte

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, resta fuori l’attività commissionata dall’estero

In assenza dei decreti attuativi bisogna valutare i vantaggi dell’adesione

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Molto lavoro da effettuare sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, per transizione ecologica, per innovazione tecnologica 4.0 e per altre attività innovative (design, moda) in relazione ai bilanci 2021, alla pianificazione 2022 (e anni successivi) e alla possibile adesione alla sanatoria per gli anni 2015-2019, senza trascurare l’incrocio con il nuovo patent box su alcuni beni immateriali previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge 234/2021 che modifica l’articolo 6 del Dl 146/2021.

Le imprese dovranno cogliere e valutare nel complesso gli aspetti negativi e quelli postivi delle diverse norme, tenendo conto della tempistica pluriennale di utilizzo delle agevolazioni; in sintesi si tratta di un “assessment” sulla posizione globale della società. Naturalmente una circolare dell’agenzia delle Entrate completerebbe il quadro di riferimento, fornendo tranquillità alle imprese e ai verificatori.

Crediti d’imposta R&S

L’articolo 1, comma 45, della legge 234/2021 estende in modo diversificato (aliquote, massimali, tempi) i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, originariamente introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019 e già modificati dalla legge 178/2020 (si veda la tabella in basso).

Per il resto, i crediti mantengono la loro natura volumetrica e tutte le caratteristiche già vigenti, compresa l’individuazione e la determinazione delle spese ammissibili.

I principali aspetti positivi dell’attuale norma sui crediti d’imposta consistono nel mantenimento dell’impianto normativo e procedurale, che consente alle imprese di utilizzare le esistenti modalità di calcolo e nella cumulabilità con il patent box.

Tra gli aspetti negativi si citano:

• l’esclusione della ricerca commissionata dall’estero;

• la mancata revisione del sistema sanzionatorio, tributario e penale, senza chiarire la distinzione tra credito inesistente (nessuna attività svolta o strutture inesistenti o inadeguate) e credito non spettante (questioni attinenti la qualificazione di attività effettivamente svolte con adeguate strutture);

• l’assenza di una procedura che esamini le questioni di natura tecnica, su cui è indispensabile l’intervento del Mise per la corretta qualificazione del progetto di ricerca (a titolo di proposta, vedasi ad esempio il Comitato di cui all’articolo 1653 F del Codice generale delle imposte francese).

Sanatoria 2015-2019

Un secondo punto di valutazione consiste nella sanatoria prevista dall’articolo 5, commi 7-12, sull’utilizzo indebito del credito d’imposta per le attività R&S svolte nel quinquennio 2015-2019, credito che può quindi essere riversato spontaneamente senza sanzioni e interessi, salvo in caso di fraudolenza, simulazione oppure omessa documentazione.

La sanatoria si ferma al credito maturato fino al 2019, che al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146, risulta indebitamente “utilizzato” in compensazione, in quanto dal 2020, con i nuovi crediti d’imposta introdotti dalla legge 160/2019, alcuni punti critici sono stati normati.

La procedura si attiva su richiesta del contribuente da effettuarsi entro il 30 settembre 2022, con riversamento entro il 16 dicembre 2022, o rateazione in tre rate da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, maggiorate degli interessi legali.

In attesa dei provvedimenti attuativi, l’adesione alla sanatoria, anche solo parziale, deve essere valutata, tenendo conto che non vi è certezza di definitività della sanatoria.

Patent box e comulo con R&S

Una terza considerazione finanziaria-procedurale si basa sul fatto che, con le modifiche della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), è possibile il cumulo tra il credito d’imposta e la deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, sempre che tali beni immateriali siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.

Sul punto parrebbe ragionevole ritenere che ove per la super deduzione il contribuente predisponga la documentazione idonea ad attivare la penalty protection, tale documentazione possa avere rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta.

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