Imposte

Accise: legittimo il cumulo tra l’indennità di mora e la sanzione per omesso versamento

Il chiarimento della Cgt rimane però in contrasto con il principio unionale di proporzionalità, che tutela il contribuente dalla duplicazione irragionevole dei doveri risarcitori nei confronti dell’Erario

di Giorgio Emanuele Degani

La Cgt di II grado del Piemonte ha chiarito che, in materia di accise, l’indennità di mora e la sanzione per omesso versamento del tributo sono tra di loro cumulabili, in quanto assolvono a funzioni diverse. In particolare, l’indennità di mora è volta a reintegrare il patrimonio erariale compromesso dall’omesso o dal ritardato versamento del tributo, mentre la sanzione è volta a censurare il comportamento tenuto dal contribuente.

Il caso

A seguito di una contestazione per omesso versamento delle rate d’acconto dell’accisa dovuta sui consumi di energia elettrica di una determinata Provincia, il contribuente si vedeva irrogare dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la sanzione per omesso versamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata al momento della scadenza, di cui all’articolo 13, comma 1 e comma 3, Dlgs 471/1997, oltre all’indennità di mora di cui all’articolo 3, comma 4, Dlgs 504/1995 (il cosiddetto Tua).

Il contribuente impugnava il provvedimento sanzionatorio, rilevando la non cumulabilità della sanzione con l’indennità di mora. E infatti, veniva eccepita la duplicazione del carico sanzionatorio, posto che l’indennità di mora ha la stessa natura sanzionatoria (e non risarcitoria) della sanzione per omesso versamento, in quanto solo gli interessi sono volti a ristorare il patrimonio erariale compromesso dall’omesso o ritardato versamento del tributo. Sul punto, il contribuente richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1979 e 1969 del 2019; Cassazione 30034/2018), secondo cui i principi di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza escludono che si possono avere una duplicazione di sanzioni per la medesima violazione.

Tali ragioni, accolte dal Giudice di primo grado, sono state però disattese in sede di appello. Secondo questi ultimi Giudici, indennità di mora e sanzione per omesso o ritardato versamento sarebbero tra di loro cumulabili, stante la differente funzione svolta dalle stesse. In particolare, l’indennità di mora avrebbe una natura risarcitoria del ritardato versamento dell’imposta, ristorando l’Erario per il differimento nel pagamento. I Giudici di appello hanno dunque fatto propria la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cassazione 22675 e 19339 del 2022), che ha ritenuto legittima la cumulabilità tra gli istituti in parola.

A ben vedere, indennità di mora e sanzione per omesso o ritardato versamento svolgono la medesima funzione, ossia quella di agevolare la diligenza del contribuente, dissuadendolo dal tenere comportamenti omissivi o tardivi. Il presupposto dell’indennità di mora, del resto, lo si può rinvenire nella condotta del trasgressore responsabile del tardivo versamento dell’accisa, inteso come fatto omissivo in sé considerato.

Legittimando la cumulabilità degli istituti in parola, il rischio è di una duplicazione irragionevole a carico del contribuente dei doveri risarcitori nei confronti dell’Erario. Tant’ è che la Corte Costituzionale ha già chiarito che gli interessi di mora sulle imposte indirette, data la speciale natura del credito cui si riferiscono, escludono ogni ulteriore risarcimento (n. 58/1968).

Il rischio è infatti che tali misure determinino in concreto un danno per il contribuente duplicando la sanzione; ciò è del tutto contrario al principio unionale di proporzionalità che trova diretta applicazione in ambito di imposte armonizzate: le misure di tutela del credito erariale non devono eccedere quanto è necessario a tal fine. Ne consegue che solo un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione o della Corte di Giustizia potrà risolvere il contrasto giurisprudenziale sul tema.

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