Imposte

Bonus edilizi, va indicato il Ccnl anche se c’è un general contractor

Le istruzioni della circolare 19/E sul nuovo adempimento entrato in vigore da venerdì 27 maggio. In caso di errore nelle fatture non scatta la sanzione se l’affidamento è corretto

di Giuseppe Latour

Obbligo anche in caso di coinvolgimento di un subappaltatore o di un general contractor. Esclusione per gli imprenditori individuali. E nessuna sanzione in caso di errori in fattura: a rilevare saranno le indicazioni dell’atto di affidamento.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E dà le prime indicazioni, di concerto con il ministero del Lavoro, sul nuovo obbligo di indicare il Ccnl edile all’interno di fatture e atti di affidamento, pena la perdita dei bonus casa.

L’adempimento, che è scattato venerdì 27 maggio per interventi al di sopra dei 70mila euro, per effetto di un emendamento alla legge di conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022) andrà parametrato al valore dell’opera nel suo complesso, e non più soltanto alla parte di lavori edili: la prima conferma delle Entrate è questa.

Quindi, il committente che esegue opere di importo superiore a questa cifra, «è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili» sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi di settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

Questi contratti - dice la circolare - sono tre: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria, firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore. È onere del committente richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi, perché la sanzione (la perdita dei bonus, anche in caso di cessione o sconto in fattura) è a suo carico.

L’obbligo va rispettato anche quando il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor o quando i lavori edili siano oggetto di subappalto. Dal momento che devono esserci lavoratori dipendenti, invece, sono esclusi gli interventi eseguiti da imprenditori individuali o da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera non in qualità di dipendenti.

Il Ccnl indicato nell’atto di affidamento dei lavori deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. In questo caso, però, le sanzioni hanno un limite. «La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori», comunque obbligatoria, «non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali». Purché, però, l’indicazione compaia nell’atto di affidamento.

Questo ci riporta al rilascio del visto di conformità: l’indicazione del contratto collettivo applicato in fatture e atti di affidamento deve essere oggetto di verifica prima dell’apposizione del visto. Per gli atti di affidamento non ci sono alternative: il riferimento deve esserci. «Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato», invece, il contribuente potrà esibire, in fase di apposizione del visto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale sarà attestato l’utilizzo del Ccnl.

Infine, i controlli. L’agenzia delle Entrate riscontrerà solo l’indicazione del Ccnl applicato. Sono rimessi all’Ispettorato del lavoro gli altri controlli, «secondo le ordinarie procedure».

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