Professione

Il commercialista è a rischio incompatibilità se la Fondazione di cui è presidente è controllata dal Comune

Il Consiglio nazionale chiarisce i vincoli per i manager degli enti privati in controllo pubblico e sancisce il divieto assoluto per gli iscritti di avere la qualifica imprenditore agricolo

di Federico Gavioli

La norma che vieta ai commercialisti che ricoprano l’incarico di presidente o amministratore delegato di un ente privato di svolgere attività professionale vale solo nei confronti dello stesso ente che gli ha conferito l’incarico. Questo è il primo chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con il pronto ordini n.20/2022, in merito alle incompatibilità tra gli incarichi pubblici conferiti in enti privati a controllo pubblico e la professione.
Sempre in tema di incompatibilità con il successivo pronto ordini n.37/2022, il Consiglio Nazionale ha affermato che se l’iscritto riveste la qualifica di Iap - Imprenditore agricolo professionale - la relativa attività d’impresa agricola risulterà sempre incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista.

Commercialista e direttore di Fondazione

Con il Pronto Ordini n.20/2022 un Ordine territoriale aveva posto al Consiglio nazionale una seria articolata di quesiti; in particolare era stato chiesto se rappresenta causa di incompatibilità con l’esercizio della professione l’assunzione da parte di un iscritto dell’incarico di direttore generale di una fondazione di diritto privato che svolge solo attività istituzionale; il dubbio nasce del fatto che di questa fondazione il Comune ha il diritto di nomina di 2/5 del consiglio di amministrazione, compresa la nomina del presidente.

Il Cndcec, dopo aver richiamato le incompatibilità di chi svolge la professione di commercialista contenute nell’articolo 4, del Dlgs. 139/2005, evidenzia che l’assunzione dell’incarico di direttore di una fondazione di un ente non commerciale, non rientra in alcuna delle ipotesi prevista dalla normativa non configurando certamente esercizio d’impresa per conto proprio. Il presupposto che un soggetto pubblico, nel caso in esame un Comune, abbia poteri di nomina dei componenti degli organi di vertice di un ente privato fa ricadere quest’ultimo nel novero degli “enti privati in controllo pubblico” ai sensi del Dlgs 39/2013. È necessario, di conseguenza, osserva il Consiglio nazionale, verificare se tale provvedimento preveda specifiche ipotesi di incompatibilità in caso di assunzione dell’incarico di direttore generale in tali enti.

L’articolo 9, comma 2, del Dlgs. n. 39/2013 prevede che:«gli incarichi (…) di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico». In sostanza, osserva il Consiglio nazionale, la norma vieta a coloro che ricoprano l’incarico di presidente ovvero amministratore delegato dell’ente privato - in questo caso una fondazione - di svolgere attività professionale solo nei confronti del medesimo ente pubblico(nel caso di specie un Comune) che gli ha conferito l’incarico.

Incompatibilità commercialista e imprenditore agricolo con qualifica Iap

Con il Pronto ordini 37/2022 il Consiglio Nazionale ha chiarito che ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità tra un iscritto e un imprenditore agricolo non rileva in alcun modo la circostanza che, in alcune zone geografiche definite dalla legge come ‘svantaggiate', ai fini dell’assunzione della qualifica di Iap, il requisito del tempo dedicato all’attività agricola sia del 25% invece che del 50%, poiché anche in tali casi trattasi di soggetti imprenditoriali che svolgono attività agricola dalla quale percepiscono la maggior parte del proprio reddito; la prevalenza della provenienza del reddito dallo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, infatti, induce a escludere che essa venga svolta ai soli fini conservativi o di mero godimento. In altri termini, conclude il Consiglio nazionale, laddove un iscritto rivesta la qualifica di Iap, la relativa attività d’impresa agricola risulterà sempre incompatibile con l'esercizio della professione.

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