Imposte

Retribuzioni convenzionali in crescita dell’8,1 per cento

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i valori per il 2023

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

La forte spinta inflattiva registrata nell'ultimo anno si è riflessa anche nella determinazione delle nuove retribuzioni convenzionali per lavoratori operanti all’estero, che fanno registrare un incremento significativo pari all'8,1% rispetto all'1,7% del 2022; ciò significa maggiori valori imponibili in ambito contributivo e fiscale e anche maggiori costi per i datori di lavoro che gestiscono dipendenti in mobilità internazionale.

I valori del 2023 sono stati ufficializzati con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo, del decreto 28 febbraio 2023 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze. La struttura delle tabelle allegate al decreto non evidenzia variazioni con riferimento ai settori di attività, alle qualifiche lavorative e alla stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Il decreto, che riguarda i datori di lavoro che impiegano personale fuori dal territorio nazionale, è previsto dalla legge 398/1987 con la finalità di tutelare il lavoratori italiani operanti all'estero. Circa l'ambito soggettivo di applicazione si ricorda il messaggio 995/2012 con cui l'Inps ha chiarito come l'evoluzione normativa intervenuta in materia di lavoro all'estero abbia esteso le garanzie previste dalla legge 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Le retribuzioni convenzionali, a fini contributivi, devono essere utilizzate dai datori di lavoro che assegnano dipendenti in Paesi esteri con cui l'Italia non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale o che ne hanno stipulata una cosiddetta “parziale”, che non copre, cioè, tutti gli eventi assicurati dalla nostra normativa previdenziale. In ambito fiscale i valori forfettari sono utili per determinare, in base all'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Al riguardo appare utile richiamare la risposta a interpello 50/2023 (si veda Ntpluslavoro del 17 gennaio scorso) in cui l'Agenzia delle entrate ha interpretato in senso restrittivo il requisito del periodo di soggiorno estero, ritenendo necessario che, qualora lo stesso si compia a cavallo di due esercizi fiscali, il lavoratore, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, debba sempre qualificarsi come fiscalmente residente nei due anni interessati.

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono definite annualmente con apposito decreto interministeriale.Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti, giornalisti) la stessa è collegata a una determinata fascia retributiva.

In tal caso, prima di individuare l'imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello stipendiale. Sul punto risulta utile segnalare come l'Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale (circolare Inps circolare 72/1990) secondo cui «per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero». In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali dovranno essere frazionate utilizzando il divisore convenzionale 26.

L'articolo 4 del decreto stabilisce, infine, che sui medesimi valori di riferimento vada liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

Le tabelle con i valori 2023 e 2022

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