Controlli e liti

Il contributo unificato si calcola sul valore dei singoli atti impugnati

Per la Cgt Toscana 22/3/2023 nel ricorso cumulativo rileva il valore complessivo delle cartelle contestate<br/>

di Alessia Urbani Neri

Con la sentenza n. 22/3/2023 la Cgt di secondo grado della Toscana, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione e delle Corti di merito, ha affermato che in materia tributaria, nei casi di ricorso cumulativo, il contributo unificato va calcolato con riguardo al valore dei singoli tributi esposti negli atti impugnati.

Nel caso in esame, la contribuente aveva impugnato l’atto di contestazione con cui l’ufficio fiscale irrogava la sanzione per l’omessa dichiarazione di valore e il correlato mancato versamento del contributo unificato dovuto in relazione all’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di dieci cartelle esattoriali. In particolare, la parte contribuente non censurava vizi propri dell’atto di intimazione, bensì l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle presupposte e non allegate all’avviso di intimazione. Da qui, deduceva la nullità derivata dell’avviso di intimazione.

Ora, il contributo unificato da versare con riguardo all’impugnazione dell’intimazione non poteva derivare dalla sommatoria del valore del tributo riportato nelle singole cartelle esattoriali richiamate, unitamente al complessivo valore dell’intimazione, sussistendo, altrimenti, un’illegittima “duplice tassazione” su atti distinti (cartelle e intimazione) che hanno a oggetto la medesima pretesa fiscale. D’altronde, l’avviso di intimazione altro non è che l’atto con cui viene richiesto il pagamento dei tributi esposti nelle distinte cartelle di pagamento in esso richiamate. La pretesa fiscale sarebbe rappresentata dai singoli atti esattoriali, di cui l’avviso di intimazione ne costituisce mera manifestazione esterna, necessaria e prodromica, in caso di mancato versamento, all’azione esecutiva dell’agente della riscossione.

In tal senso, correttamente, il collegio ha ritenuto che il contributo unificato andava corrisposto con riguardo al valore complessivo dell’atto impugnato, ossia alla sommatoria dei tributi delle singole cartelle di pagamento.

Nel processo tributario, infatti, vigendo la norma speciale contenuta nell’articolo 12 del Dlgs 546/92, secondo cui il valore della lite è determinato dall’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, anche il valore della controversia ai fini del contributo unificato non può che avere riguardo al singolo “atto impugnato”, come espressamente disposto dal comma 3 bis dell’articolo 14 del Dpr 115/02.

Dello stesso tenore si segnala, altresì, la recente sentenza della Cgt del Lazio n. 4011/2022, che richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione 16284/21 e 20557/22), ha affermato che nelle ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del contributo unificato, per il pagamento deve farsi riferimento al singolo tributo esposto nei distinti atti impositivi, e quindi al valore dei singoli atti impugnati con l’unico ricorso.

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