Professione

Sovraindebitamento, dai commercialisti le linee guida per i compensi ai gestori della crisi

Linee guida del Consiglio nazionale per uniformare le prassi negli Organismi di composizione della crisi: previsti anche due modelli per preventivi e lettere di incarico

di Valeria Uva

Dai commercialisti arrivano le indicazioni per i compensi ai professionisti incaricati di gestire le crisi da sovraindebitamento. Il Consiglio nazionale dei commercialisti e la Fondazione Adr Commercialisti hanno, infatti, pubblicato le «Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento». Un documento che, in mancanza di riferimenti normativi completi, contiene indicazioni e suggerimenti per gestire le procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi.

L’obiettivo è quello di uniformare i comportamenti degli Occ (Organismi di composizione della crisi) appartenenti ai diversi Ordini territoriali sulle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 anche tenendo conto delle più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno già affrontato la questione. Pronunce che sono concordi nel dare prevalenza agli accordi tra le parti rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

Le linee guida sono chiare nel suggerire al professionista gestore di preparare un preventivo (allegato c’è anche un fac simile) il più possibile dettagliato. La spesa - si legge nel documento - va concordata «con il debitore non in modo “presunto», anzi, con «estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare». Dal preventivo è poi necessario passare a redigere un vero e proprio contratto (e il documento fornisce un fac simile di lettera di incarico).

Pur essendo il compenso unico, è meglio suddividerlo in tre fasi, tante quante sono quelle di composizione della crisi: 

1) la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della relazione;

2) la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all’eventuale decreto di omologa;

3) la fase esecutiva ( post omologa), fino al rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso da parte del giudice. Ogni fase - questo è il suggerimento - deve avere il suo congruo valore.

Secondo i commercialisti sono ipotizzabili cinque acconti durante lo svolgimento dell’incarico (con indicazione di massima di fissarli al 10% del totale) a partire dal primo «già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell’istanza» fino all’ultimo al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Attenzione va posta anche nei rapporti tra Occ e gestore professionista perché non è ipotizzabile che in caso di mancato pagamento da parte del sovraindebitato sia l’Occ a sostituirsi nei versamenti al pofessionista. «In caso di mancato pagamento del compenso all’Occ - spiegano le linee guida - da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all’Occ da parte del gestore che, pertanto, sin dall’accettazione dell’incarico e del regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e pretesa nei confronti dell’Occ».

Il documento è stato realizzato dal gruppo di lavoro “Metodi Adr” del Consiglio nazionale composto da Giovanna Greco, segretario e consigliere delegato all’area “Funzioni giudiziarie e ADR”; Antonino Trommino e Maria Lucetta Russotto, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Adr Commercialisti; dai componenti del Comitato scientifico Adr commercialisti: Lorenzo De Luca (Odcec Teramo); Lisa Lombardi (Odcec Forlì); Aspro Mondadori (Odcec Reggio Emilia); Monica Peta (Odcec Roma); Marisa Pezzella (Odcec Lanciano); Stefano Maria Poeta (Odcec Reggio Calabria); Carlo Regis (Odcec Torino); Enrico Terzani (Odcec Firenze); Alberto Vacca (Odcec Cagliari); Paola Valentini (Odcec Vasto); Cristina Zicari (Odcec Agrigento).

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