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Forfettari, chance ravvedimento per l’omessa presentazione di Intrastat

Il termine coincide con i tempi di presentazione della dichiarazione Iva, anche se non c’è l’obbligo per i forfettari. La sanzione da versare è pari a 62,5 euro, ossia un ottavo di 500 euro

di Rosanna Acierno

La domanda

Un professionista in regime forfettario ha omesso l’invio dell’elenco Intrastat del primo trimestre 2022 e ora intende effettuare il ravvedimento operoso inviando l’Intrastat omesso. Per i contribuenti in regime forfettario il termine per tale ravvedimento è da intendersi entro la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022 (anno della violazione nel caso di specie), visto che la norma parla di ravvedimento operoso entro la dichiarazione Iva, che però non sussiste per i forfettari?
E. B. - Firenze

La riposta è negativa. Si ritiene, infatti, che in assenza di specifici chiarimenti di prassi sul punto, ai fini del ravvedimento dell’omessa presentazione degli elenchi Intrastat occorra sempre fare riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva. A tale riguardo, si ricorda che in base all’articolo 11, comma 4 del Dlgs 471/97, l’omesso invio degli elenchi Intrastat è punito con una sanzione da 500 euro a 1.000 euro per ciascuno di essi e che la predetta sanzione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/97. A tal fine, occorre presentare il modello Intrastat in precedenza omesso e versare la sanzione minima in misura ridotta che, in base alle diverse lettere applicabili nella specie dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, può variare da 1/9 a 1/5 del minimo. Il termine iniziale per computare la riduzione da ravvedimento operoso coincide con il termine entro cui bisognava inviare l’elenco Intrastat e, quindi, nel caso prospettato nel quesito, dal 26 aprile 2022, mentre quale termine finale il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui è stata commessa la violazione, così come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 20/2005. Pertanto, nel caso prospettato, se la rimozione della violazione avverrà entro il 2 maggio 2023 (termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2022), la riduzione della sanzione minima di 500 euro sarà pari a 1/8 del minimo (62,50 euro, 500/8). Ovviamente, le considerazioni finora esposte riguardano la sola parte fiscale dei modelli Intrastat. In merito alla parte statistica, invece, si ricorda che le violazioni non hanno natura tributaria e che quindi non trovano applicazione le norme del Dlgs 472/97 tra cui il ravvedimento operoso, ma le regole generali previste dalla legge 689/81.

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