Controlli e liti

Accertamento induttivo, l’ufficio non può più usare gli elementi tralasciati

Se le Entrate scelgono di ignorare dati conoscibilinon possono riproporli poi

di Alessandra Caputo

In sede di accertamento induttivo, la scelta di contestare solo alcuni elementi, anziché prescindere da qualsiasi elemento contabile, è una legittima facoltà che però preclude all’ufficio la possibilità di ritornare sulla scelta in base a nuove valutazioni emergenti dalla documentazione in seguito prodotta dal contribuente. Lo afferma la Ctp di Mantova con sentenza 109/1/2021 (presidente e relatore Platania).

L’agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2015 con cui rideterminava il reddito di impresa induttivamente (articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973). L’applicazione del metodo induttivo trovava fondamento nella mancata produzione di documenti, da parte del contribuente, in sede di primo contradditorio. In particolare, avendo rilevato una discordanza tra gli importi indicati nello spesometro e quelli indicati nella dichiarazione Iva presentata, l’ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili, per un valore pari alla differenza tra gli importi indicati nel quadro VF del modello Iva e il dato dello spesometro. L’accertamento veniva impugnato dal contribuente davanti alla Ctp competente che lo accoglieva.Successivamente, lo stesso ufficio notificava un invito al contraddittorio ex articolo 5-ter del Dlgs 218/97 con il quale accertava nuovi e diversi imponibili, sempre per il 2015; l’ufficio qualificava come inesistenti alcune fatture emesse e ricevute dal contribuente.

Il contribuente presentava un nuovo ricorso sostenendo, oltre all’illegittimità della pretesa sul piano sostanziale, la violazione dell’articolo 43 del Dpr 600/1973 il quale consente l’integrazione dell’avviso notificato solo nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. L’ufficio aveva indicato come «documenti nuovi» legittimanti l’emissione dell’accertamento integrativo, quanto era stato prodotto dal contribuente in sede di adesione al precedente avviso di accertamento. A parere del giudici, tuttavia, ciò non è sufficiente.L’accertamento integrativo, per essere tale, deve portare a risultati che non potevano essere ottenuti sulla base dei dati in possesso dell’ufficio al momento del primo accertamento. Nel caso in esame, l’ufficio avrebbe potuto giungere alle conclusioni tratte nell’accertamento integrativo già nel primo avviso, fondando il suo operato sulla mancata produzione della documentazione richiesta.Per queste ragioni, l’operato dell’ufficio appariva come una mera reiterazione dell’accertamento non compiutamente elaborato in un primo momento. Da qui l’accoglimento del ricorso del contribuente e l’annullamento dell’avviso di accertamento.

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