Imposte

Nuove accise, effetto ritardato sui carburanti in giacenza

I dubbi sull’applicazione dell’aliquota rideterminata dal Dl 21/2022. Necessari chiarimenti per dare certezza alle imprese sulla sorte delle scorte

Per i carburanti in giacenza e già immessi in consumo, è dubbia l’applicazione dell’aliquota ridotta ora in vigore in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 1 del Dl 21/2022. Infatti, se – come pare – la norma non fosse applicabile per i prodotti ad accisa assolta, gli effetti dell’auspicata riduzione non sarebbero immediati, ma diluiti nel tempo in forma difficilmente quotabile, mentre ai gestori di depositi commerciali ed impianti stradali resta l’incognita sui costi da sopportare e sui prezzi da praticare già oggi.

Con la disposizione in esame, infatti, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, sono rideterminate nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1.000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri. La considerevole rideterminazione delle aliquote di accisa, però, si applica dal giorno di entrata in vigore del decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Non si considera espressamente, però, il meccanismo di funzionamento dell’imposta, che non ha la rivalsa obbligatoria e che vive, invece, di un singolo momento impositivo, ossia l’immissione in consumo. Questo momento si realizza all’import o, più comunemente, all’estrazione da un deposito fiscale; dopodiché, la merce viaggia con accisa (non per forza espressamente) traslata a valle, ma senza obbligo di rivalsa.

Se non ci sono dubbi per le estrazioni dai depositi fiscali, questo meccanismo, è evidente, in molti operatori ha fatto insorgere subito il dubbio naturale afferente ai prodotti immessi in consumo con accisa piena, comprati ad accisa piena e ora da rivendere, alternativamente: 1) ad accisa piena, fino ad esaurimento, così vanificando l’effetto immediato del provvedimento adottato per i consumatori ma forse più in linea con il meccanismo descritto; 2) ad accisa ridotta, con il delta costo che sarà sopportato dai depositi commerciali e dai distributori ai quali la norma non fornisce oggi alcuna garanzia.

L’opzione uno, si è detto, pare quella fiscalmente più coerente, anche se, per le imprese, può avere effetti finanziari (alti valori in scorta), commerciali (capacità di garantire approvvigionamenti) e di concorrenza (differenze prezzi tra operatori) molto pesanti, mentre per i consumatori inevitabilmente differisce nel tempo l’efficacia della misura.

Un effetto probabile potrebbe così essere la ritenzione delle scorte o l’immissione in consumo massiva a ridosso del termine di scadenza della misura transitoria.

Quanto precede vale anche alla luce delle disposizioni del comma 5, ove si dispone che, ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte, i depositi commerciali e i distributori devono trasmettere all’Ufficio doganale di riferimento, entro 5 giorni, i dati sulle quantità di prodotto giacenti nei serbatoi, sia alla data della norma, che al trentesimo giorno successivo alla medesima data. Forse la norma è propedeutica al futuro riconoscimento di crediti di imposta in ipotesi in cui si decidesse di internalizzare il costo, ma di tale elemento non si registra certezza. Il fatto, peraltro, è confermato anche dal successivo comma 6, che impone un dato innovativo nei documenti di scorta DAS, ove dovrà essere da subito indicata l’aliquota di accisa applicata sul prodotto, senza però specificare di quale aliquota si parli.

Sarebbe opportuno, dunque, un chiarimento immediato, foss’anche solo amministrativo, così da consentire alle imprese di avere certezza circa la sorte delle proprie scorte e, possibilmente, ai consumatori di beneficiare quanto prima della riduzione dei prezzi al consumo.

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