Imposte

Dividendi con fisco di favore, ora basta la delibera nel 2022

Il principio di diritto 3/2022 delle Entrate: regime transitorio anche con pagamento dopo il 31 dicembre

di Alessandro Germani

L’Agenzia torna indietro in relazione al regime applicabile alle distribuzioni dei dividendi da partecipazioni qualificate deliberate entro il 31 dicembre 2022 e assoggettate al più favorevole regime transitorio rispetto all'applicazione dell'aliquota del 26 per cento.

Diversamente dalle conclusioni della risposta n. 454 (si veda l’articolo «Dividendi, la delibera 2022 non salva dal 26%»), il principio di diritto 3 di martedì 6 dicembre valorizza il tenore letterale della norma e fa marcia indietro rispetto alle differenti conclusioni prima circolate ufficiosamente e poi sugellate nella risposta si settembre.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1006 della legge 205/17) ha equiparato la tassazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, detenute dalle persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, prevedendo anche per le prime l'applicazione dell'aliquota del 26%, tanto per ciò che concerne i dividendi quanto per le plusvalenze.

Queste disposizioni si applicano ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

Con il comma 1006, il legislatore ha poi introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Infatti, la disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017».

La risoluzione 56/E/19 ha chiarito che nell'arco temporale dal 2018 alla fine del 2022 si applichi il regime previgente con parziale imponibilità degli utili:

•del 40% per quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

•del 49,72% dall'esercizio successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;

•del 58,14% dal successivo e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Guardando alla norma, il comma 1006 prevede espressamente l'applicazione del regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022». La stessa relazione illustrativa ha chiarito come tale comma prevede che, «in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017».

Prendendo atto di tale portata, il principio di diritto afferma che il regime transitorio (più favorevole) si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Quindi chiarisce che conta la delibera e non l’effettivo pagamento, posto che il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili, perché è allora che nasce il diritto di credito del socio nei confronti della società. L’Agenzia chiarisce che resta impregiudicato aggredire situazioni patologiche di successiva retrocessione da parte del socio della provvista o condizioni di pagamento con termini ultrannuali.

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