Controlli e liti

Srl estinta, il contenzioso prosegue nei confronti degli ex soci

La sentenza 66/01/2022 della Ctr Friuli Venezia Giulia: gli ex soci succedono sempre nei rapporti debitori anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione

di Gabriele Ferlito

I soci succedono sempre nei rapporti debitori della società estinta, anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Da parte sua, l’Erario mantiene sempre l’interesse ad agire nei confronti dei soci di una società estinta, per procurarsi un titolo da fare valere nei loro confronti in ipotesi di realizzo di future sopravvenienze attive o di altri beni non contemplati nel bilancio di liquidazione. È quanto affermato dalla Ctr del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 66/01/2022, che si inserisce nel solco di quell’orientamento della Suprema corte secondo cui la mancata ripartizione di attivo ad esito della liquidazione di una società non impedisce all’Erario di proseguire il giudizio nei confronti degli ex soci.

La vicenda

Ma andiamo con ordine. La vicenda trae origine da una richiesta di documentazione contabile inviata ad una Srl tramite questionario. La società non ottemperava alla richiesta, pertanto l’agenzia delle Entrate di Gorizia procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa per l’anno 2013 emettendo il relativo avviso di accertamento nei confronti della srl. Contestualmente, tenuto conto che la Srl era qualificata come società di capitali a ristretta base azionaria, l’Ufficio di Udine emetteva separati accertamenti nei confronti dei due soci persone fisiche per la rideterminazione del relativo reddito da partecipazione nella Srl.

Sia la società che i soci impugnano gli avvisi di accertamento, protestandone l’illegittimità per diverse ragioni. La Ctp di Gorizia si esprime per prima ed accoglie il ricorso della Srl, annullando l’avviso di accertamento societario. Di questa pronuncia prende atto la Ctp di Udine che annulla anche gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci: stante l’annullamento dell’accertamento societario, era venuto a mancare il presupposto logico consistente nella distribuzione di maggiori utili extracontabili.

La decisione

L’Agenzia propone separati appelli avanti la Ctr del Friuli Venezia Giulia che, previa riunione, li accoglie ribaltando l’esito del primo grado di giudizio. Dal testo della sentenza, sembra peraltro di capire che, “medio tempore”, la Srl si era cancellata dal registro delle imprese, senza alcuna ripartizione di attivo. I giudici della Ctr valorizzano quest’ultima circostanza per richiamare quell’orientamento della Suprema corte (tra le altre: Sezioni unite 6070/2013; Cassazione 9094/2017) secondo cui la mancata ripartizione di attivo tra i soci non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società. Secondo questo orientamento, , sostenuto da ultimo con l’ordinanza 10678 del 4 aprile 2022, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano goduto di qualche riparto ad esito della liquidazione.

Il diverso filone giurisprudenziale

A questa posizione giurisprudenziale, tuttavia, se ne contrappone un’altra (tra le altre: Cassazione 2444/2017 e 23916/2016) secondo cui gli ex soci subentrano dal lato passivo del rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, quindi l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto ai fini della loro legittimazione passiva per la prosecuzione del processo.


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