Contabilità

FISCO E AGRICOLTURA/Per le cooperative agricole primo test sui prestiti sociali

di Gian Paolo Tosoni

Le società cooperative devono affrontare il problema dei prestiti sociali qualora risultino superiori ai limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 240, della legge di Bilancio 2018 (205/2017). In sintesi occorre verificare se l’ammontare dei prestiti da soci sia superiore al triplo del patrimonio netto e inoltre se tali prestiti di importo superiore al patrimonio netto superino l’ammontare di 300mila euro. In questo caso devono essere garantiti. L’operatività della norma è condizionata alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Circ) da adottare entro il 30 giugno 2018.

Le cooperative agricole si trovano in questa particolare situazione in quanto generalmente acquisiscono finanziamenti fruttiferi che iscrivono fra i debiti verso soci. In molti casi se i predetti finanziamenti, che generalmente sono infruttiferi, fossero attratti dalle nuove regole, si presenterebbero problemi molto seri vuoi per la futura restituzione se travalicano il limite di tre volte il patrimonio netto, sia per gli obblighi delle garanzie.

Nella prassi queste somme vengono trattenute dal prezzo dei conferimenti in modo da ottenere l’autofinanziamento per la cooperativa e vengono rappresentati in bilancio tra i finanziamenti da soci (D3 dello stato patrimoniale). In effetti esse consistono in una trattenuta sul prezzo dei conferimenti e generalmente tale trattenuta viene restituita alla fine del rapporto sociale. Difficile dire se le modalità di effettuazione del finanziamento rivestano o meno natura di raccolta del risparmio, ma più verosimilmente si tratta di somme destinate a capitale tenuto conto che vengono restituite in sede di cessazione del rapporto sociale; inoltre le predette somme non fruttano interessi. Resta però da considerare che questi prestiti sono rappresentati in bilancio fra i finanziamenti da soci. Al tempo stesso tali somme sono trattenute dal prezzo dei conferimenti e sono anche state comprese nella fattura soggetta a Iva emessa dal socio. Quindi non si può negare anche la natura di un saldo prezzo ancora da riscuotere da parte del socio. In questo caso le predette somme andrebbero contabilizzate nei debiti di fornitura.

A nostro parere la soluzione più naturale sarebbe quella di portare i predetti prestiti ad aumento del capitale sociale nel presupposto che i regolamenti e statuti prevedano il rimborso soltanto al momento i n cui cessa il rapporto sociale. Bisogna tenere presente però dei limiti massimi di capitale sociale che un socio può detenere che è pari a 100mila euro per i soci persone fisiche, mentre per le società non vi è alcun limite.

L’occasione per chiarire questi reali dubbi sarà la delibera del Cicr che potrebbe indicare quale sia la natura dei finanziamenti infruttiferi soci in rapporto alle disposizioni del Testo unico bancario affinché le cooperative agricole possano regolarsi. Per i prestiti fruttiferi i nuovi limiti e gli obblighi di garanzia sono inequivocabili.

La garanzia deve riguardare almeno il 30% dei prestiti e deve essere fornita mediante garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati (banche, Sim), oppure con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2436 del Codice civile. Inoltre è possibile che la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia collettiva.

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