Imposte

Extraprofitti, il contributo 2023 entra nel modello Unico SC

La novità nel quadro RQ della dichiarazione delle società di capitali. Misura del contributo condizionata dal valore del patrimonio netto

di Alessandro Germani

Tra le novità dei modelli dichiarativi delle società di capitali per il 2023, approvati col recente provvedimento n. 55523/2023, nel quadro RQ trova spazio il contributo sugli extraprofitti previsto per determinate tipologie di imprese operanti nei settori energetico e petrolifero, introdotto lo scorso anno a seguito dei rincari dei prezzi legato alla ripresa post-pandemia e alla guerra in Ucraina.

Vediamo i contenuti delle istruzioni al modello che riguardano il contributo sugli extraprofitti.

La platea

La sezione XXVII è appunto rubricata «Contributo di solidarietà temporaneo», istituto per l’anno 2023 a carico dei soggetti:

1. che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

2. che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

3. rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;

4. che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

5. che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Le esclusioni

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice Ateco 473000.

La genesi e il presupposto

Ricordiamo che il contributo extraprofitti ha una genesi particolare in quanto nel corso del 2022 era stato introdotto a seguito del decreto Ucraina (decreto legge 14/2022) attraverso un meccanismo basato sulle Lipe (le liquidazioni periodiche Iva), mentre poi la legge di Bilancio 2023 (la n. 197/2022) ha istituito un contributo 2023 basato sulle imposte sui redditi, apportando anche modifiche in relazione al contributo precedente.

Le istruzioni fanno riferimento al contributo per il 2023, dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopra indicate (articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 197/2022).

Il calcolo

Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’Ires conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può superare una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il versamento

Il contributo deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, utilizzando l’apposito codice tributo.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento entro il mese successivo a quello in cui avviene l’approvazione del bilancio.

I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

In dichiarazione

Alla luce di tutto ciò, nel rigo RQ106 del modello dichiarativo, vanno indicati:

a. in colonna 1, l’ammontare del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Il campo va compilato qualora gli importi delle corrispondenti voci che compongono il patrimonio netto non siano stati dichiarati nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cui al predetto esercizio o dichiarato per un importo diverso da quello rilevante ai fini del contributo di solidarietà;

b. in colonna 2, l’ammontare del contributo di solidarietà dovuto nei limiti del 25 per cento dell’importo di colonna 1, se compilata.

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