Adempimenti

Lavoro occasionale intellettuale senza notifica

Per il lavoro occasionale modalità specifiche quando il lavoro è intermediato da una piattaforma digitale

di Marco Magrini

Ulteriori chiarimenti, tramite Faq, sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 13 del decreto Fisco-Lavoro (decreto legge 146/2021). La nota 393/2022 del 1° marzo, condivisa con il ministero del Lavoro, integra le Faq della nota 109/2022 e il quadro degli esoneri e degli obblighi si arricchisce di nuove conferme.

A livello soggettivo viene confermato che le società a partecipazione pubblica, seppure perseguano finalità pubblicistiche, non possono ritenersi equiparabili a una pubblica amministrazione, non rilevando il fatto che la Pa ne possieda le azioni e partecipazioni. Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni sono esonerate dall’obbligo, come già confermato con la nota 109/2022 di chiarimento delle istruzioni contenute nella nota 29/2022, le società a partecipazione pubblica sono tenute all’adempimento per i casi in cui, a livello oggettivo, venga a confermarsi la casistica di applicabilità della comunicazione in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta all’incaricato occasionale. In questo quadro l’obbligatorietà dovrebbe permanere in capo alle società ed enti commerciali con partecipazione totalitaria e/o con controllo “in house” delle pubbliche amministrazioni.

A livello oggettivo, resta condizione per la comunicazione l’esistenza di una prestazione di lavoro autonomo. Infatti il perimetro delle comunicazioni non si estende agli incarichi che si estrinsecano nell’assunzione di obbligazioni generiche di permettere (articolo 67, comma 1, lettera l, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi). Sono ad esempio escluse le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie per sponsorizzare il marchio dell’azienda, mancando in tal caso la prestazione lavorativa. Stessa conclusione nel caso di soggetti che, per attività di volontariato, percepiscono solo rimborsi spese.

Sulla natura prettamente intellettuale della prestazione si basa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione preventiva, indipendentemente dall’entità della retribuzione, per le prestazioni delle guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, dei medici iscritti all’ordine.

Sulla carenza del presupposto territoriale viene confermata l’inapplicabilità della comunicazione per le prestazioni di lavoro occasionale svolte all’estero, anche da remoto, da prestatori non residenti

L’obbligatorietà viene invece ravvisata per il caso di prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali non forniti di lettera di autorizzazione, diversi da coloro che operano in attività d’impresa (articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, 3° e 4° gruppo) e per i tecnici patentati di pronto intervento nelle ore serali, notturne e/o nei giorni festivi per persone intrappolate in ascensore, contattati tramite un call center. Per questi ultimi l’Ispettorato nazionale del lavoro ipotizza la non sanzionabilità della tardiva comunicazione stante l’oggettiva impossibilità di conoscere in tempi utili tutti i dati da notificare.

Resta, infine, l’obbligo di comunicazione, ma secondo le modalità specifiche previste dall’articolo 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, del decreto legge 510/1996, per gli incarichi a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei project manager per mezzo di piattaforme digitali.

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