Imposte

Sanatoria avvisi bonari anche per i controlli automatizzati da Lipe

Il chiarimento del ministero dell’Economia: nel perimetro anche le somme da controllo di comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva

di Andrea Taglioni

Via libera alla definizione agevolata degli avvisi da controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) con la riduzione al 3% (rispetto al 10% applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione (n. 3-00140) fornita dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il question time del 1° febbraio 2023 in Aula alla Camera.

Ad avviso dei deputati interroganti (il quesito era stato posto da Fratelli d’Italia: primo firmatario Tommaso Foti), infatti, i dubbi interpretativi sono sorti riguardo alla possibilità di applicare la disciplina della definizione agevolata anche agli avvisi bonari riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cosiddette Lipe). E questo perché in base al tenore letterale della norma gli avvisi bonari, che possono essere definiti, sono soltanto quelli che emergono dalle liquidazioni relative alle dichiarazioni e non anche quelli relativi alle comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

La risposta del ministero dell’Economia ha chiarito espressamente, senza la necessità di intervenire normativamente, che rientrano nel perimetro della sanatoria anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del Dl 78 del 2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

È stato inoltre confermato che le verifiche sulle Lipe sono eseguite sulla base del controllo automatizzato effettuato in base all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972 – il quale prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta viene effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria – e i relativi esiti sono comunicati ai contribuenti con le stesse modalità di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.

A ben vedere, quindi, le comunicazioni periodiche rappresentano un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo è, comunque, propedeutico allo stesso.

Peraltro, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, l’agenzia delle Entrate aveva avuto modo di precisare che la definizione prevista dall’articolo 1, comma 155, della legge 197/2022 si applica, a prescindere dal periodo d’imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata una causa di decadenza prevista dall’articolo 15-ter del Dpr 602/ 1973.

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