Contabilità

Sì alla cessione dell’azienda dopo la domanda di concordato

di Michele D’Apolito

Velocità e competitività: questi i capisaldi concettuali cui si è ispirato il Tribunale di Busto Arsizio nel motivare un decreto dell’11 aprile scorso , che dispone l’applicazione estensiva della disciplina delle «offerte concorrenti» a una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge fallimentare.

Nel caso esaminato, la società istante ha presentato un ricorso “in bianco” in base all’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare e, in attesa della presentazione della proposta concordataria, ha richiesto l’autorizzazione urgente alla cessione della propria azienda, già oggetto di interesse da parte di numerosi interlocutori economici, ma priva ancora di offerte irrevocabili d’acquisto. La motivazione di tale argomentata urgenza è quella di consentire l’ingresso nella gestione di un soggetto economico sano, pena le imminenti dimissioni del personale più specializzato, disincentivato dall’incertezza e comprensibilmente appetibili per altri operatori del mercato, e la conseguente impossibilità di concludere le commesse in corso, con l’applicazione di penali contrattuali; a margine e in coerenza con tale istanza, la società ha richiesto di ridurre in 15 giorni i termini di pubblicazione dell’estratto di bando relativo alla procedura competitiva.

L’articolo 163-bis della legge fallimentare fornisce le modalità operative da seguire nel caso in cui il piano concordatario preveda il trasferimento a favore di un terzo soggetto - già individuato - dell’azienda o di uno o più rami della stessa, nonché di specifici beni; all’interno di tale fattispecie, viene disciplinata la condotta degli organi della procedura, che deve garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al compendio, richiamandosi sul punto l’articolo 490 del Codice di procedura civile in tema di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Tale impronta procedurale si applica «in quanto compatibile» anche agli atti di straordinaria amministrazione previsti dall’articolo 161, comma 7, della legge fallimentare, da autorizzarsi nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso “prenotativo” e l’ammissione vera e propria alla procedura, come nel caso in esame.

Preso atto della situazione rappresentata loro, i giudici brianzoli, pur constatando l’assenza di offerte irrevocabili di acquisto, ma l’esistenza di un concreto interesse all’azienda in argomento da parte di numerosi operatori economici e la giustificabilità di un’urgenza, hanno optato per l’applicazione estensiva della procedura competitiva prevista dall’articolo 163-bis della legge fallimentare al caso di specie.

Riguardo alle tempistiche cui attenersi per l’espletamento di tali procedure - qui è un aspetto di particolare interesse della pronuncia in commento – non si è ritenuto applicabile l’articolo 182 della legge fallimentare, che richiama per il concordato liquidatorio le tempistiche disposte in caso di vendite fallimentari, ma esclusivamente l’articolo 163-bis della legge fallimentare, che riguardo alle tempistiche richiama solo l’articolo 490 del Codice di procedura civile in merito alla pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Questo contributo conferma dunque l’impostazione della recente giurisprudenza di merito, aperta alla possibilità di derogare, in specifiche e peculiari ipotesi munite del requisito dell’urgenza, a tempi di cessione che portino ad interessi contrari a quelli dei creditori.

Tribunale Busto Arsizio, decreto dell’11 aprile 2018

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