Per l’Intrastat vale la data di ricevimento della fattura
Come regola generale, la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat è collegata al momento in cui la fattura è registrata o, nel caso in cui l'annotazione non sia stata effettuata, avrebbe dovuto essere registrata (Circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4).
L’articolo 50 comma 7 del Dl 331/1993 introduce una deroga a tale regola generale, per cui le operazioni intracomunitarie per le quali, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi riepilogativi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
Peraltro dal 1° gennaio 2013, a seguito delle novità introdotte dalla legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), è stato riformulato l’articolo 39 del Dl 331/1993 prevedendo:
•al comma 1, che il momento di effettuazione dell’operazione sia della cessione, sia dell’acquisto intracomunitario di beni, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto;
•al comma 2, che non sono più rilevanti, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie, fermo restando che, se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato (circolare 3 maggio 2013, n. 12, Capitolo IV, § 7.2).
In assenza di indicazioni ufficiali di prassi, si ritiene prudenziale ritenere che, nonostante le modifiche normative intervenute, ai fini degli obblighi Intrastat ci si debba sempre riferire al ricevimento della fattura, qualora essa sia stata emessa dal cedente intracomunitario prima della spedizione dei beni a fronte di un acconto versato dal cessionario.
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