Diritto

Modello 231 inefficace se non è operativo

La Cassazione ha chiarito che non basta la semplice adozione

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di Marco Pauletti

Non è sufficiente la mera nomina di un organismo di vigilanza e la semplice adozione del modello, se questo non è reso operativo dall’ente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista per le sanzioni pecuniarie.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38025 del 7 ottobre 2022, ribadendo non solo la necessità di una attuazione in concreto del modello organizzativo – come previsto dallo stesso Dlgs 231/2001– ma anche che l’ente può, nel caso in cui abbia reso operativo il Modello, beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà.
Nel caso in esame, una società veniva condannata in primo e secondo grado per i reati contestati di cui agli articoli 24 ter comma 2 e 25 undecies Dlgs 231/2001 e proponeva ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello poiché aveva rideterminato la sanzione pecuniaria senza tener conto della circostanza attenuante prevista dall’ articolo 12 del decreto.
Fra i motivi di ricorso, la ricorrente lamentava la negata applicazione dell’attenuante prevista in caso di adozione, nei tempi previsti, di un idoneo modello di organizzazione e nomina di un organismo di vigilanza.
Infatti, l’articolo 12 comma 2 lettera b) del ripetuto decreto dispone che «la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [...] è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando l’importanza della concreta attuazione del modello, senza la quale la mera adozione e la nomina dell’organismo di vigilanza risulterebbero inutili, ai fini dell’applicazione della prevista normativa di favore dal decreto.
Rendere operativo il modello vuol dire fare in modo che all’interno della sua parte speciale vengano previste delle specifiche procedure e prassi operative, concretamente idonee a prevenire la realizzazione di un reato previsto dal catalogo.
A tal fine è fondamentale mappare tutte le aree di rischio legate alla specifica attività svolta dall’ente, per comprendere meglio quali possano essere le fattispecie di reato che più di frequente potrebbero verificarsi.
Con questa sentenza si sottolinea ancora una volta l’importanza dell’adozione e implementazione del modello e si evidenzia un ulteriore beneficio derivante da questo, ossia una riduzione della pena pecuniaria.

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