Adempimenti

Associazione sportive al test dei requisiti per l’iscrizione all’elenco del 5 per mille

di Marta Saccaro


L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il software per l’iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5 per mille per il 2017, completando così il quadro degli adempimenti previsti per consentire di stilare la lista definitiva degli aventi diritto per quest’anno.

Come ricordato dalla circolare 5/E/2017 , sono tenuti ad eseguire l’intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione (entro l’8 maggio) e la successiva documentazione integrativa (entro il 30 giugno):
■gli enti di nuova costituzione;
■quelli che non si sono iscritti nell’anno 2016;
■gli enti non inseriti nell’elenco pubblicato il 31 marzo 2017 dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito internet perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell’anno 2016.

Le modalità di iscrizione e i tempi di effettuazione dei diversi adempimenti sono indicati nel Dpcm 23 aprile 2010. L’iscrizione deve essere effettuata da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti, utilizzando l’apposito software, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che si considerano «enti del volontariato»:
■le organizzazioni di volontariato alla legge 266/1991;
■le Onlus all’articolo 10 del Dlgs 460/1997;
■le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali alla legge 381/1991;
■le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7 della legge 125/2014);
■gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del Dlgs 460/1997;
■le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997;
■le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 383/2000);
■le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.

Le associazioni sportive sono ammesse al beneficio del cinque per mille solo se nella propria organizzazione è presente il settore giovanile e se sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
■avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
■avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
■avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tra i destinatari del contributo sono poi previsti gli enti di ricerca scientifica e le università e gli enti di ricerca sanitaria. In questo caso, le modalità di accesso agli elenchi per i nuovi iscritti sono indicate dai rispettivi ministeri. Nello specifico, sul sito riservato al 5 per mille del Miur è possibile effettuare la nuova iscrizione 2017. Il sito internet del ministero della Salute indica invece le modalità di iscrizione per gli enti di ricerca sanitaria. In entrambi i casi la scadenza per le nuove iscrizioni è il 30 aprile prossimo.

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