Imposta di registro e di bollo per le riserve distribuite ai soci e già tassate
Le riserve costituite prima della trasformazione in società soggetta a Ires con utili imputati ai soci, se iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito
Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all’Ires a società soggetta a tale imposta, ai sensi dell’articolo 170, comma 3 del Tuir, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5 del Tuir, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6, articolo 47 dello stesso Tuir. L’articolo 4, comma 1, lettera d, della tariffa allegata al Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) prevede l’obbligo di registrare in termine fisso le assegnazioni ai soci di utili in denaro. Pertanto si ritiene che anche nel caso del quesito si debba procedere alla registrazione del relativo verbale oltre a corrispondere l’imposta di registro e l’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che le somme distribuite non concorrono alla formazione del reddito dei soci percettori.
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