Imposte

Quotazione delle Pmi, tax credit verso un’altra proroga

Il Ddl di Bilancio allunga al 31 dicembre 2023 la possibilità di fruire dell’agevolazione, elevando (di nuovo) a 500mila euro l’importo massimo fruibile

di Giosuè Manguso

L’articolo 73 del Ddl di Bilancio 2023 consente alle Pmi che si quotano nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione entro il 31 dicembre 2023 la possibilità di fruire di un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500mila euro, pari al 50% dell’importo delle spese propedeutiche alla quotazione, la quale può avvenire tramite Ops o Opv (Entrate, principio di diritto n. 19/2018).

Si tratta della terza proroga del regime agevolativo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 89-92, legge 205/2017), la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 2020. Il tax credit è stato infatti prorogato dalle leggi di Bilancio 2021 e 2022: prima al 31 dicembre 2021 (articolo 1, comma 230, legge 178/2020), e poi al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 46, legge 234/2021) ma riducendo da 500mila a 200mila l’importo massimo dell’agevolazione ottenibile.

Possono fruire del credito d’imposta le Pmi (raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003) che, non trovandosi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” (regolamento Ue 651/2014), e non rientrando tra quelle che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti individuati come illegali e incompatibili dalla Commissione europea, ottengono l’ammissione alla quotazione entro il 2023.

Le spese agevolabili (articolo 4 del Dm 23 aprile 2018) devono essere sostenute verso soggetti “terzi”, e la relativa effettività del sostenimento e ammissibilità al beneficio devono risultare da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il riconoscimento del credito d’imposta richiede l’invio di una specifica istanza al ministero dello Sviluppo economico, tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Entro i successivi 30 giorni, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, il Mise determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi, in caso di riconoscimento, il credito di imposta spettante.

Il tax credit non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice tributo “6901”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione del Mise e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo in compensazione.

Infine, con la circolare 14/E/2022, è stato chiarito che i costi agevolabili sono sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 – sempreché l’ammissione alla quotazione avvenga entro l’anno 2022 – e possono fruire del tax credit entro l’importo massimo (ridotto) di 200mila euro. Riportando tale precisazione alla proroga in esame, sarebbero dunque agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 – sempreché l’ammissione alla quotazione avvenga entro l’anno 2023 – con il limite massimo del credito pari a 500mila euro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©