Imposte

Detrazione piena per l’uso promiscuo solo amministrativo

Nella 28/E l’Agenzia si ricorda che per i bonus edilizi la detrazione fiscale deve essere ridotta al 50% quando l’immobile residenziale, a cui la detrazione si riferisce, è adibito ad uso promiscuo

Nel documento di prassi pubblicato lunedì scorso, la raccolta delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (la circolare 28/E), l’agenzia delle Entrate tralascia gli importanti chiarimenti forniti con la recente circolare n. 23/E in merito agli immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa.

Nella circolare n. 28/E l’Agenzia si limita a ricordare che per i bonus edilizi la detrazione fiscale deve essere ridotta al 50% quando l’immobile residenziale, a cui la detrazione si riferisce, è adibito ad uso promiscuo per l’esercizio della propria attività o professione.

Questa precisazione trova conferma nei paragrafi dedicati alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus verde e bonus facciate, dove viene fatto rinvio alla risoluzione n. 18/E del 24 gennaio 2008, secondo cui «nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute».

Ancora, viene ribadito che quando «gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture verdi e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento».

Peraltro, l’amministrazione sottolinea l’estensione di questa limitazione al 50%, qualora gli interventi realizzati per accedere ad agevolazioni edilizie siano ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo per l’esercizio della propria attività commerciale.

Tuttavia, nella circolare 28/E si perde memoria delle indicazioni riportate all’interno della precedente circolare 23/E, circa la detrazione piena per i bonus edilizi riferiti ad unità immobiliari residenziali utilizzate promiscuamente.

In questo documento, infatti, si forniva un chiarimento risolutivo, ovvero che l’abbattimento al 50% delle detrazioni fiscali trova applicazione solo quando vi è un effettivo utilizzo promiscuo dell’abitazione. Ad esempio, quando gli interventi agevolati sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’attività di bed and breakfast (occasionale o abituale).

Diverso è il caso di molti professionisti, ma anche di imprenditori individuali che svolgono attività “in cantiere” (come impiantisti, imbianchini), che essendo tenuti ad indicare nel modello AA9/12 IVA al quadro B, un luogo di esercizio dell’attività, ne individuano la coincidenza con la propria residenza (non è raro infatti che il soggetto imprenditore o professionista, che abbia stabilito la sede della propria attività su un immobile ad uso abitativo, non eserciti effettivamente tale attività all’interno del fabbricato). In questi casi in cui l’immobile viene utilizzato unicamente come sede amministrativa dell’attività, non essendoci un effettivo utilizzo promiscuo, non può trovare alcun fondamento l’abbattimento al 50% dei bonus edilizi e la detrazione spetta in misura piena, sia con riferimento al superbonus che con riferimento a tutti gli altri bonus legati all’uso residenziale dell’immobile (circolare 23/E, e risposta all’interpello 919-173/2021 della direzione regionale della Calabria).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©