Imposte

Rivalutazione marchi e avviamenti, alla cassa per la maggiorazione

La risoluzione 31/E ha istituito il codice tributo «1862» per mantenere l’ammortamento a 18 anni

di Luca Gaiani

Al via i versamenti per mantenere a 18 anni l’ammortamento della rivalutazione e del riallineamento di marchi e avviamento effettuati in base al Dl 104/2020. Le imprese interessate dovranno corrispondere la maggiore imposta sostitutiva del 9-11-13 per cento indicando, nel modello F24, il codice tributo «1862» (istituito dalla risoluzione 31/E/2022).

Il comma 8-quater dell’articolo 110 del Dl 104/2020, introdotto dal comma 662 della legge di bilancio 2022, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate dall’allungamento a 50 anni del periodo di recupero fiscale della rivalutazione di marchi e del riallineamento degli avviamenti, di operare la deduzione nei 18 anni indicati nell’articolo 103 del Tuir, integrando l’imposta sostitutiva del 3% con un ulteriore versamento (da ripartire in due rate di uguale importo) fino a raggiungere le misure previste dall’articolo 176, comma 2-ter del Tuir:

• 9% per importi fino a 5 milioni;

• 11% per la parte che supera 5 milioni e fino a 10 milioni;

• 13% per la parte di rivalutazione o riallineamento che eccede i 10 milioni.

Il versamento porta la sostitutiva complessivamente pagata per questa rivalutazione al 12%, 14% o 16% a seconda delle classi di valore.

In vista della scadenza del 30 giugno nella quale effettuare il pagamento della prima rata della sostitutiva integrativa, le Entrate hanno diffuso il codice tributo «1862» da esporre nel modello F24. L’importo assoggettato alla imposta integrativa andrà esposto nel campo RQ100 del modello Redditi 2022. Il versamento della prima rata (pari alla metà del totale) si indica nella colonna 5 di tale rigo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©