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Detrazione Iva per la fattura 2020 corretta nel 2021

Fatture correttive

di Giorgio Confente

La domanda

Un professionista si accorge nel luglio 2021 di non aver posseduto i requisiti per aderire al regime forfettario nel 2020. Procede quindi a emettere note di variazione in diminuzione per stornare la fatture cartacee emesse e nuove fatture elettroniche con Iva in sostituzione.
Il committente, che riceve in luglio queste fatture con Iva, riferite a prestazioni compiute nel 2020, può portarle in detrazione, recuperando l’Iva?
F.C. – Como

La risposta è affermativa. L’Iva addebitata a luglio 2021 può essere portata in detrazione dal committente, anche se riferita a prestazioni eseguite nel 2020. Le fatture emesse in applicazione del regime forfettario, senza che vi fossero i relativi presupposti, possono essere sostituite da fatture correttive contenenti la rivalsa Iva e l’esposizione della ritenuta d’acconto (agenzia delle Entrate risposte agli interpelli 499 e 500 del 26/11/2019). In particolare, l’omessa applicazione dell’Iva può essere corretta adottando una delle seguenti modalità:

O emettendo note di debito di sola Iva, ad integrazione delle fatture originarie;

O tramite note di credito a integrale storno delle fatture originarie ed emissione di nuove fatture, in sostituzione delle precedenti.

La rivalsa Iva consente al committente del servizio di esercitare la detrazione dell’Iva corrisposta, realizzando la piena corrispondenza tra la somma dovuta all’erario dal prestatore e quella ammessa in detrazione in capo al committente (risposta interpello 500/E/2019). L’esercizio della detrazione è consentito anche se le fatture errate sono state emesse in anni precedenti ed è spirato il termine di presentazione della relativa dichiarazione Iva. L’agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 267/E/2020 ha confermato che se l’Iva è stata addebitata in fattura in sede di regolarizzazione dell’operazione, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre non già dalla data di effettuazione dell'operazione ma da quella in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura. Infatti, solo a seguito di tale regolarizzazione sono state soddisfatte le condizioni sostanziali (effettuazione dell’operazione) e formali (possesso della fattura) che danno diritto alla detrazione dell’Iva.

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