Adempimenti

Ai dipendenti 200 euro a luglio ma alcuni saranno esclusi

Per il perimetro del bonus in arrivo con il Dl aiuti determinante la riduzione contributiva dello 0,80%. La norma determina disparità di trattamento pur con condizioni analoghe

Per effetto del decreto legge aiuti (50/2022), pubblicato il 17 maggio in Gazzetta Ufficiale, molti lavoratori dipendenti riceveranno dal datore di lavoro, nel mese di luglio, un bonus di 200 euro che aumenterà il netto del cedolino, visto che sullo stesso non graveranno né contributi e né imposte.

Per identificare i beneficiari dell’aiuto, il legislatore ha scelto una modalità singolare. Infatti, invece di riferirsi al reddito del lavoratore, ha disposto che potranno fruirne coloro che, in almeno uno dei 4 mesi del primo quadrimestre di quest’anno, hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022. Dunque, per i dipendenti, è stato prescelto un paramento di riferimento staccato dal reddito e dalla retribuzione lorda.

Peraltro, essersi agganciati alla normativa che regolamenta la riduzione dell’Ivs (0,80%) pone un problema non di poco conto. Infatti l’esonero contributivo spetta se la retribuzione imponibile previdenziale nel mese non supera i 2.692 euro (tranne a dicembre mese in cui il limite è raddoppiato). Come ribadito dall’Inps (circolare 43/2022), il controllo va eseguito mensilmente e non si effettua alcun conguaglio annuale. Quindi, potrà verificarsi – per esempio - che un impiegato del commercio, con una retribuzione mensile lorda di 4.000 euro (potenzialmente fuori dallo 0,80%), nel mese di febbraio - a seguito di un evento di malattia indennizzato dall’Inps - abbia avuto nel cedolino un imponibile previdenziale di 2.000 euro (ridotto in quanto è intervenuta l’indennità di malattia che - essendo una prestazione di natura previdenziale – non sconta contributi). Ne deriva che, per il solo mese di febbraio, il datore di lavoro ha riconosciuto lo sconto dello 0,8%, fattispecie che rende il dipendente destinatario anche dei 200 euro. Un altro impiegato nelle stesse condizioni, operante nel settore industriale in cui non è prevista la malattia a carico Inps, avendo ricevuto la retribuzione dal proprio datore di lavoro anche per i giorni di malattia, non ha beneficiato dello 0,80% e non riceverà i 200 euro.

Il decreto prevede che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza). Va osservato che questo adempimento genera un pesante onere burocratico di cui si deve far carico il datore, chiamato a gestire una semplice dichiarazione che, peraltro, non presenta le caratteristiche previste dal Dpr 445/2000; si ritiene che la stessa possa essere fornita anche tramite posta elettronica.

Inoltre, vi sono altre perplessità relative alle logiche seguite per il riconoscimento del bonus. Ad esempio, non appare semplice comprendere perché restino esclusi tutti (e sono tanti) i docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022. Si tratta di lavoratori che, con molta probabilità, hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80% nel primo quadrimestre dell’anno in corso ma che, non avendo una “retribuzione” nel mese di luglio (condizione espressamente prevista dal Dl), in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l’indennità dall’istituto scolastico; i medesimi soggetti, peraltro, beneficiando della Naspi solamente dal mese di luglio 2022 in poi, non otterranno neanche il bonus dall’Inps (rileva la Naspi solo di giugno).

È auspicabile che, in sede di conversione in legge del decreto, si possa ovviare a queste come ad altre criticità.

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