Professione

Clienti della banca tra i «cattivi pagatori» solo con preavviso

di Patrizia Maciocchi

La banca non può revocare la carta di debito al cliente con il conto in rosso e segnalarlo alla centrale di allarme interbancaria, senza avvertirlo con un anticipo “idoneo”.

La Cassazione ( ordinanza 15500 ) accoglie il ricorso del cliente di una banca, al quale era stata revocata la carta di debito perché, anche in assenza di movimentazioni il conto “non affidato”, era in passivo, da circa un anno e mezzo, per gli addebiti relativi al canone per l’uso della carta, degli interessi e delle spese. Con la revoca era arrivata anche la segnalazione in Cai (Centrale di allarme interbancaria) e l’iscrizione nella black list. Il ricorrente, che considerava danneggiata la sua immagine commerciale e personale, chiedeva la rettifica della segnalazione.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza.

La Suprema corte prende le distanze dal Tribunale che aveva respinto il ricorso.

Ad avviso del giudice di merito la procedura seguita dalla banca era conforme alle previsioni di legge e, in particolare «all’articolo 10 bis, comma 1 , lettera e) legge 386/1990, all’articolo 8 Regolamento Banca d’Italia 29 gennaio 2002 e all’articolo 7 Dl Giustizia n.458/2001», rilevando tra l’altro che la legge «non prevede alcun obbligo di preavviso al correntista della revoca della carta di debito da parte dell’emittente».

La Cassazione precisa però che la normativa sulla quale i giudici di prima istanza hanno basato il verdetto è estranea al caso trattato perchè relativa ai doveri degli intermediari rispetto al sistema Cai e ai relativi rapporti con l’autorità amministrativa. Mentre resta fuori dal suo raggio d’azione il rapporto contrattuale obbligatorio tra intermediario e cliente. Ed è in quest’ambito che va inquadrata la revoca della carta di debito.

L’autorizzazione all’uso della carta di credito presuppone, infatti, un patto banca-cliente e la revoca fa scattare un recesso del rapporto tra le parti.

La decisione della banca, per essere efficacemente iscritta in Centrale, doveva rispettare le modalità prescritte dal nostro ordinamento in caso di recesso, in quanto atto di un negozio unilaterale recettizio.

Per avere valore va dunque preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, come previsto dall’articolo 1334 del Codice civile. La conseguenza è l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione senza un preavviso in tempo utile.

Cassazione, I sezione civile, ordinanza 15500 del 13 giugno 2018

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