Controlli e liti

Prima di luglio 2019 il primo grado via Pec inibiva l’appello cartaceo

Per la Ctr Emilia Romagna 684/8/2021 modalità inammissibile se l’ufficio si era costituito in modalità telematica

di Rosanna Acierno

Deve essere dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio notificato al contribuente in modalità cartacea, qualora il medesimo ufficio nell’ambito del processo tributario di primo grado si sia costituito in modalità telematica. A dirlo è la Ctr Emilia Romagna 684/8/2021 (presidente Grandinetti, relatore Morlini), pronunciandosi sul caso (per la verità molto frequente).

La pronuncia trae origine dalla notifica nel 2016 di alcuni avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2011, a una Snc e ai suoi soci. Gli atti impositivi venivano tutti tempestivamente impugnati dinanzi alla Ctp di Ravenna dalla società e dai soci in modalità cartacea ossia mediante la notifica brevi manu all’ufficio dei ricorsi e il successivo deposito degli stessi presso la segreteria della commissione tributaria.

In risposta, sempre nel 2016 (e, dunque, ben tre anni prima dalla introduzione dell’obbligo di utilizzo del canale informatico per il processo tributario introdotto dal 1/7/2019 in forza del Dl 119/2018), l’ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito telematico delle proprie controdeduzioni, chiedendo la preventiva riunione dei ricorsi e il relativo rigetto.

Dopo aver riunito i ricorsi, nel 2018 la Ctp di Ravenna annullava gli atti impositivi, ritenendo la pretesa erariale infondata nel merito. Sempre nel 2018, la sentenza della Ctp di Ravenna veniva tempestivamente impugnata dall’ufficio in modalità cartacea.

Costituitisi in giudizio, gli appellati eccepivano, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione delle disposizioni che regolano il processo tributario telematico.

Nell’accogliere tale eccezione, i giudici emiliani hanno innanzitutto ricordato che per gli atti introduttivi del processo (sia di primo che di secondo grado) notificati fino al 30 giugno 2019:

le parti hanno potuto scegliere di utilizzare il canale informatico oppure di continuare a notificare e depositare gli atti processuali in modalità cartacea;

le parti hanno potuto utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, indipendentemente da quelle prescelte da controparte e dallo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità cartacee (articolo 16, comma 2, Dl 119/2018);

l'eventuale utilizzo facoltativo in primo grado del canale telematico ha comportato l'obbligatorietà dell'utilizzo del medesimo canale anche in secondo grado (articolo 2, comma 3, Dm n. 163/2013).
Ne consegue, quindi, che nel caso di specie l’ufficio appellante avrebbe dovuto proporre l’appello tramite notifica via Pec e successiva iscrizione della causa a ruolo, con modalità telematiche. E pertanto l’appello in questo caso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 22 e 53 comma 2 del Dlgs 546/1992, a nulla rilevando l’avvenuta costituzione degli appellati.

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