Adempimenti

Alla cassa entro il 2 maggio per l’imposta di bollo sui libri sociali in modalità informatica

Versamento da effettuare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tramite F24 con codice tributo 2501

di Federico Gavioli

Scade il 2 maggio 2023, poiché il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo, il termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2022, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata.
La scadenza del 2 maggio non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.

I libri sociali

L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi indicati dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997 con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501, denominato «imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014».Il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Per quanto riguarda la misura dell’imposta di bollo, l’articolo 6 del Dm 17 gennaio 2014, al comma 3, rimanda all’articolo 16, della tariffa allegata al Dpr 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo), il quale dispone che l’imposta è pari a:

• 16 euro per coloro che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa, vale a dire per Spa, Srl, Sapa e Società consortili a responsabilità limitata;

• 32 euro per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

Con la risoluzione 161/E/2004 le Entrate hanno chiarito il concetto di registrazione ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sui registri tenuti con modalità informatiche affermando che «per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio». In sostanza:

• per il libro degli inventari «accadimento contabile» va inteso come registrazione relativa a ciascun cespite (nonché la registrazione della nota integrativa);

• per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

La sanzione per chi non versa

Se il soggetto interessato non versa l’imposta di bollo entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, del Dlgs 472/1997), procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

La sanzione va versata inserendo nel modello F24:

• il codice tributo «2502» («Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni»);

• gli interessi che vanno indicati con codice tributo «2503».

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