Imposte

Validità a doppio binario per l’istanza di rimborso

di Marco Piazza

Come va compilato il modello nella parte in cui si devono indicare i redditi percepiti, le ritenute subite, l’imposta effettivamente dovuta e l’ammontare di cui si chiede il rimborso? Questa parte del modello deve essere compilata solo quando viene usato come istanza di rimborso al Centro di Pescara. Quando il modello viene esibito – necessariamente prima di aver percepito il reddito – al sostituto d’imposta per ottenere l’esonero preventivo è ovvio che non potrà comprendere questa parte, perché al momento del rilascio non sono ancora noti i futuri flussi di reddito. Né si può pretendere che venga esibita un’attestazione in occasione di ogni pagamento di redditi coperti da convenzione. Lo si comprende anche dal fatto che le istruzioni fissano, per ciascun modello, un periodo di validità.

Sotto questo aspetto si osserva che solo l’articolo 27-ter del Dpr 600/1973 e l’articolo 7 del Dl 351/2001 (relativi rispettivamente ai dividendi di azioni accentrate in Monte Titoli e ai pronti dei fondi immobiliari italiani) regolano il tema della durata delle certificazioni delle autorità fiscali estere, stabilendo che hanno producono effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. Si riteneva che la regola fosse estensibile alle altre tipologie di attestazioni di residenza (si veda la risoluzione 167/E del 21 aprile del 2008), ma le istruzioni ai modelli varati con il citato provvedimento del 10 luglio 2013 prevedono (in mancanza di una fonte normativa) diversi termini di validità delle attestazioni. In particolare:

•le attestazioni rilevanti per l’applicazione diretta delle convenzioni contro le doppie imposizioni hanno validità fino al termine del periodo d’imposta indicato nel modello (ma non può che intendersi fino al termine del periodo d’imposta in cui sono rilasciate);

•quelle rilasciate per l’applicazione della direttive dell’Unione europea hanno validità annuale a decorrere dalla data di rilascio.

In ogni caso è necessario che permanga lo status di residente nel Paese estero. Ci si chiede, per quale motivo si sia deciso di differenziare i termini di validità. Il disagio per i contribuenti non pare giustificato da alcun beneficio in termini di garanzia di conformità fiscale.

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