Imposte

Fusione tra enti religiosi, operazione neutrale ai fini fiscali

La risposta a interpello 555: la fusione per incorporazione non è «realizzativa» ai fini Ires, purché i beni gestiti non passino da attività d’impresa a istituzionale non commerciale (o viceversa)

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Enti religiosi: neutrale la fusione per incorporazione a condizione che i beni non passino da attività d’impresa a istituzionale non commerciale (o viceversa).

Un chiarimento, quello fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta 555 dell’8 ottobre, di grande attualità se si tiene conto delle riorganizzazioni che gli enti religiosi stanno portando avanti per il loro ingresso nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Più nello specifico, l’istante, un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e che appartiene a una congregazione, rappresenta la necessità di dover incorporare due enti religiosi presenti sul medesimo territorio. Un’operazione, quella di fusione, sulla quale l’istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale.

Sul punto, l’agenzia delle Entrate, in linea con i precedenti orientamenti di prassi (risoluzione 152/E 2008), rileva come l’operazione di fusione che coinvolge due enti religiosi, non debba considerarsi «realizzativa» ai fini Ires, potendo di beneficiare della neutralità ai fini fiscali (articolo 172 Tuir) a condizione che siano rispettati precisi presupposti.

Occorre, infatti, che i beni gestiti dall’ente incorporato in regime di impresa, dopo l’operazione straordinaria, confluiscano nell’attività d’impresa dell’ente incorporante.

Diversamente, gli stessi beni dovranno considerarsi realizzati a valore normale – in analogia a quanto disposto dall’articolo 171, primo comma, del Tuir, in materia di trasformazione eterogenea – generando plusvalenze imponibili a causa della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Un’ipotesi, quest’ultima, che, a parere dell’agenzia delle Entrate, non si configura nel caso di specie tenuto conto che l’operazione di fusione per incorporazione viene realizzata mantenendo in capo all’ente incorporante la destinazione originaria dei beni.

Sotto il profilo delle imposte indirette, invece, l’operazione potrà scontare l’imposta di registro in misura fissa trovando applicazione al caso di specie l’articolo 1, comma 737 della legge n. 147/2013. Una norma, quest’ultima, che consente di poter fruire di un regime agevolativo in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito, effettuati in un’ottica di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale o religiosa.

L’Agenzia esclude nel caso di specie l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/86 con conseguente applicabilità, al di fuori del caso di specie, dell’imposta proporzionale del 3% (articolo 9 parte I della tariffa). L’imposta di registro in misura fissa risulta applicabile anche con riguardo alla fusione tra enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 82 del Dlgs 117 del 2017.

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