Imposte

Assegni periodici all’ex convivente indeducibili anche se disposti dal giudice

Per l’interpello 657 lo sgravio per l’ex coniuge è esteso per legge alle unioni civili, ma non ai conviventi

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta


L’assegno periodico all’ex convivente di fatto non è deducibile, nemmeno al 50 per cento. Secondo l’Agenzia non vale infatti l’analogia con il coniuge o parte di unione civile, per i quali invece la spesa si deduce. Lo afferma la risposta ad interpello n. 657 pubblicata il 5 ottobre, che riguarda il caso specifico del “contributo affitto”, ma enuncia un principio valido per qualunque assegno pagato all’ex convivente per ordine del giudice.

L’argomento dell'Agenzia è strettamente formale: la legge Cirinnà (articolo 1, comma 20) equipara formalmente al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Per le convivenze more uxorio, alle quali pure la legge attribuisce rilevanza giuridica, è previsto solo il pagamento degli alimenti in caso di impossibilità mantenersi dell’ex convivente; ma non la applicabilità diretta di tutte le norme che si riferiscono al matrimonio o ai “coniugi”, che è prevista solo per le unioni civili.

L’Agenzia conclude che la disciplina degli oneri deducibili ha natura agevolativa, e quindi eccezionale, per cui non si applica in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati. Quindi, poiché l’articolo 10 del Tuir parla di «assegni al coniuge», nessuna deduzione del contributo erogato alla ex convivente, in base a sentenza, per il pagamento del canone di locazione, che invece varie circolari ammettono per l'ex coniuge o membro di unione civile separato o divorziato (limitandola al 50% se con l’ex coniuge coabitano i figli).

La risposta, formalmente ineccepibile, forse è troppo restrittiva: si sarebbe probabilmente potuto ritenere la spesa deducibile, ad esempio, come “assegno alimentare”, visto che è pur sempre il giudice che lo dispone in base alla legge, che espressamente parla di “alimenti”.

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