Imposte

Costi agevolati dal patent box monitorati nel quadro RS

ADOBESTOCK

di Roberto Lugano

I costi agevolati con la nuova versione del patent box vengono monitorati nella dichiarazione dei redditi.

Facendo riferimento, per semplicità, al modello SC dedicato alle società di capitali, vediamo infatti che:

nel quadro RF, e precisamente al rigo RF 55 con codice 86, deve essere indicata come variazione in diminuzione la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni agevolabili;

nel quadro RS, dedicato ai prospetti vari, vanno indicati in modo analitico i costi agevolati presi come base per il calcolo.

I dati in RS

Per quanto riguarda la struttura del quadro RS, di fatto viene costruita una matrice in cui per ciascuna delle tre tipologie di beni agevolabili (rigo RS530 per il software protetto da copyright, rigo RS531 per i brevetti industriali, rigo RS532 per disegni e modelli) devono essere riportati – ricorrendone le condizioni – sei dati.

In ciascuno dei righi che abbiamo indicato, la prima colonna richiede semplicemente il numero delle immobilizzazioni immateriali per le quali si chiede l’agevolazione.

Successivamente, occorre indicare i costi sostenuti internamente, distinguendo le seguenti voci:

personale (colonna 2);

ammortamenti (colonna 3);

altri costi (colonna 4).

Se invece (o in aggiunta) i costi sono stati sostenuti facendo riferimento a committenti esterni, le informazioni relative ai fornitori devono essere indicare nelle colonne successive. In particolare:

la colonna 5 devo riportare l’ammontare del costo;

la colonna 6 deve indicare il codice fiscale del fornitore.

I criteri di quantificazione

Oltre a questi aspetti formali, è possibile ricordare che i costi vanno assunti nella loro valenza fiscale, quindi tenendo conto dei criteri di quantificazione dettati dall’articolo 110 del Tuir.

Inoltre, se le spese sostenute riguardano sia attività rilevanti (ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e creazione estetica, tutela legale) sia altre attività, la maggiorazione si applicherà solo sulla quota specificamente riferibile alle prime. Per la corretta individuazione dell’importo, la documentazione a supporto dovrà contenere una dichiarazione del legale rappresentante che individui il criterio oggettivo e verificabile di ripartizione.

Per quanto riguarda invece le quote di ammortamento, occorre rideterminarle applicando un correttivo sul costo fiscalmente riconosciuto dei beni: devono essere sottratti gli importi che hanno già usufruito della maggiorazione del 110 per cento. Questa precisazione è logica, perché in caso contrario opererebbe un doppio beneficio, ma si tratta di un aspetto che si presenterà nei periodi di imposta futuri.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©