Controlli e liti

L’aliquota Imu maggiorata per i comuni in dissesto non si applica retroattivamente

La Ctr Campania: il principio generale della non applicabilità al passato degli atti impositivi è sempre valido in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge

di Margherita Ceci

Anche le aliquote Imu rispondono al principio generale di irretroattività degli atti impositivi, secondo il quale le delibere non possono mai avere valore retroattivo, eccezion fatta nel caso di espresse deroghe stabilite dalla legge. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale per la Campania con la sentenza 3742/19/2022. Il giudizio capovolge la sentenza di primo grado secondo cui la ridefinizione delle aliquote e delle imposte di un comune in dissesto, se fatta entro i tempi previsti dalla legge, poteva essere considerata retroattivamente.

L’accertamento

Alla notifica dell’avviso di accertamento Imu, la contribuente aveva deciso di presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta. La richiesta di 287 euro faceva riferimento all’anno d’imposta 2014, ma l’aliquota utilizzata era invece relativa al 2015, anno successivo alla dichiarazione di dissesto del comune del casertano. Si trattava dunque di una richiesta maggiorata, dal momento che secondo la legge il caso di dissesto comporta appunto l’aumento – nella misura massima consentita – di aliquote e imposte.

La sentenza di primo grado

La Ctp non aveva accolto il ricorso della cittadina, basandosi sul fatto che la delibera dei nuovi tassi Imu era stata fatta entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, presentata il 31 dicembre 2014; per questo motivo, le nuove aliquote si sarebbero dovute intendere valide anche per l’anno 2014. La ricorrente ha dunque deciso di appellarsi al secondo grado di giudizio, che ha in seguito ritenuto illegittimo l'atto di accertamento e invalidato la prima sentenza.

La decisione della Commissione regionale

Secondo la Ctr campana infatti, l’articolo 251 del decreto legislativo 267/2000 citato dai giudici di primo grado si limita unicamente a stabilire il termine ultimo per la deliberazione di aliquote e imposte in caso di dissesto, escludendo qualsivoglia effetto retroattivo. D’altronde, come riportato nella sentenza, «l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’articolo 251 citato, esplicano i loro effetti solo per l’anno 2015, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione».

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