Come fare perImposte

Tax credit energia, pronti anche i codici tributo per i cessionari

di Paolo Duranti

  • Quando Dal 7 luglio al 21 dicembre 2022

  • Cosa scade Comunicazione cessione dei crediti d'imposta per gli oneri sostenuti

  • Per chi Imprese energivore e gasivore o che siano in possesso di specifici requisiti

  • Come adempiere Comunicazione di cessione dei crediti alle Entrate. In alcuni casi da chi rilascia il visto di conformità

1In sintesi

Semaforo verde per il tax credit energia delle imprese energivore e gasivore (ma non solo): può essere presentata in via telematica a decorrere dal 7 luglio, e fino al 21 dicembre 2022, la comunicazione di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti, in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, da più provvedimenti emanati negli ultimi mesi.

Il relativo modello è stato approvato, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, con il provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253445/2022.

Detta comunicazione è peraltro produttiva di effetti previa effettuazione di alcuni adempimenti prescritti dalla norma in capo all’impresa beneficiaria, che ha ceduto il credito d’imposta.

Con la risoluzione 12 luglio 2022, n. 38/E, inoltre, sono stati riepilogati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione – con l’F24 – dei crediti d'imposta in esame, che siano stati acquistati dai cessionari.

2L’ambito di applicazione

I seguenti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, oppure - in alternativa - ai sensi degli articoli 3, 4, 9 e 18, del Dl 21/2022 e dell’articolo 15.1, del Dl 4/2022, ceduti a soggetti terzi, a determinate condizioni:
• credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, di cui all’articolo 15 del Dl 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, di cui all’articolo 4 del Dl 17/2022, convertito con modifiche dalla legge 34/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2022, di cui all’articolo 15.1 del Dl 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, di cui all’articolo 5 del Dl 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 W, non energivore, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, di cui all’articolo 3 del Dl 21/2022, convertito con modifiche dalla legge 51/2022, pari al 15% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, per le spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, di cui all’articolo 4 del Dl 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
• credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburanti effettuato nel primo trimestre 2022, di cui all’articolo 18 del Dl 21/2022, pari al 20% delle spese sostenute.

Relativamente al settore del gas sono stati forniti chiarimenti anche con la circolare 16 giugno 2022, n. 20/E.

3Gli adempimenti del cedente (beneficiario)

Le imprese beneficiarie possono cedere, per intero, tutti i crediti d’imposta citati ad altri soggetti, comprese banche ed altri intermediari finanziari, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• nei casi indicati nelle istruzioni al modello di comunicazione, ai fini della cessione del credito d’imposta il cedente (beneficiario) deve chiedere ed ottenere il visto di conformità in merito alla sussistenza dei requisiti rischiesti per il credito stesso. In tali ipotesi la comunicazione della cessione dev’essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Quest’ultimo è rilasciato – ai sensi dell’articolo 35, Dlgs 241/1997 – dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/1998, oppure dai responsabili dei Caf;
• per ciascun credito d’imposta, è possibile inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito;
• è possibile annullare o sostituire la comunicazione entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio (oppure anche successivamente a detto termine, in caso di rifiuto della comunicazione trasmessa).

4L’invio della comunicazione

La comunicazione di cessione dei crediti dev’essere trasmessa all’agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario del credito d’imposta (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia.

Il provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253445/2022 ha inoltre specificato che l’avvenuta comunicazione non consente al beneficiario di fruire in compensazione del credito d’imposta.

5Le modalità di utilizzo del credito ceduto

Previa accettazione della cessione e successivamente alla comunicazione della relativa opzione, il cessionario può utilizzare in compensazione – entro il 31 dicembre 2022 ma comunque anche in più soluzioni - il credito d’imposta ceduto. In caso di rifiuto della cessione, il cessionario è tenuto a comunicare tale scelta attraverso la Piattaforma cessione crediti, nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

In luogo dell’utilizzo in compensazione, il cessionario può – entro il 21 dicembre 2022 – effettuare una sola cessione del credito a favore di banche, altri intermediari finanziari ed imprese di assicurazione.

6Profili di rischio, la sospensione delle comunicazioni

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di avvenuta cessione del credito, in presenza di profili di rischio l’agenzia delle Entrate può disporre la sospensione – per un periodo non superiore a 30 giorni – degli effetti delle comunicazioni di cessione, anche se successive alla prima. Si tratta della regola prevista, per la cessione dei bonus edilizi, dall’articolo 122-bis del Dl 34/2020.

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