Adempimenti

Cartelle, compensazione a regime con i crediti Pa anche per i professionisti

L’emendamento approvato in conversione del Dl Aiuti si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il 31 dicembre del secondo anno prima della compensazione

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Sarà unica e a regime la norma sulla compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, compresi quelli per prestazioni professionali, con i debiti a ruolo. Di conseguenza, sarà abrogata la disciplina speciale della compensazione provvisoria, prevista dal comma 7-bis dell’articolo 12 del Dl 145/2013.

Una norma ordinaria renderà perciò possibile, sia per le imprese, sia per i professionisti, compensare le somme vantate verso la pubblica amministrazione per pagare i debiti iscritti a ruolo. Sono questi gli effetti dell’emendamento al decreto Aiuti (Dl 50/2022) approvato dalle commissioni Finanze e Bilancio della Camera.

Le regole sono contenute nell’articolo 28-quater del Dpr 602/1973 («Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo»), come modificato a seguito dell’emendamento. Si intende ricondurre a una sola norma (l’articolo 28-quater) l’istituto della compensazione, per superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli riguardanti la differenza tra credito e debito residuo.

La norma a regime prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi.

Queste disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della Pa sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali).

La richiesta di certificazione va effettuata attraverso la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Una volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate Riscossione l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale.

La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. L’agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.

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