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Ortofrutta, aiuti Covid per 50 milioni ai produttori

di Gianni Allegretti

Il sito del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato il Dm 8 Novembre 2021, n. 583428 che prevede un contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori dell’ortofrutta riconosciute che hanno in corso un piano operativo in base al regolamento Ue 1308/2013 quale misura di sostegno al comparto in difficoltà a causa sia dell'emergenza da Covid-19 sia delle avversità climatiche verificatesi nel corso della stagione produttiva 2021.

Lo stanziamento complessivo è previsto in 50 milioni di euro oltre a 500mila euro destinati a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese del settore.

Hanno diritto al contributo - riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto e che deve essere obbligatoriamente destinato dai beneficiari ad una riserva indivisibile - prioritariamente le organizzazioni dei produttori che presentano indici di bilancio che evidenziano criticità sotto il profilo finanziario individuate sulla base degli indici di indipendenza finanziaria (minore di 0,6), del margine di struttura (con valore negativo) e di indebitamento (leverage) maggiore di 0,5.

Almeno uno di questi parametri deve essere stato rispettato in almeno uno dei bilanci degli ultimi due esercizi sociali . Il contributo poi, in via residuale, potrà essere attribuito ad altreorganizzazioni dei produttori sino all'esaurimento dell'intero stanziamento.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima dell'1% del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio 2021 e approvata dalle competenti regioni e provincie autonome e, comunque, nel limite individuale massimo assoluto di 1 milione di euro.

Tuttavia, ciò che caratterizza l'intervento è l'ulteriore condizione posta ai soci delle organizzazioni dei produttori chiamati alla sottoscrizione di un aumento di capitale di ammontare pari al contributo da perfezionare con il versamento entro il 31 dicembre 2021.

In pratica, pertanto, al rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni, finalità che si prefigge la norma agevolativa, devono concorrere, in quota paritetica, lo Stato e i soci produttori dell'organizzazione medesima con esclusione, quindi, dei soci non produttori quali ad esempio i sovventori e i finanziatori i cui apporti eventuali sono irrilevanti ai fini del contributo.

La destinazione del contributo ad una riserva indivisibile che non potrà mai essere ripartita fra i soci ma, al massimo, utilizzata per la copertura di perdite d'esercizio, costituisce condizione per il diritto al contributo mentre ne sono causa di decadenza, con obbligo di restituzione oltre agli interessi legali, la perdita del riconoscimento di organizzazioni dei produttori e il divieto di riduzione del capitale aumentato per un quinquennio dalla data di concessione (da intendersi, forse, di liquidazione), fatto salvo unicamente il rimborso nel caso di recesso del socio. Nulla è previsto per le altre cause di risoluzione del rapporto sociale come quella dell'esclusione e, soprattutto, della morte della persona fisica o dello scioglimento della persona giuridica socia, casi quest'ultimi che, pertanto, alla lettera della norma, ingiustificatamente, non danno diritto, neppure agli eredi, al rimborso del capitale aumentato, fattispecie vessatoria che dovrebbe trovare soluzione almeno per via interpretativa.