L'esperto rispondeFinanza

Accede al credito per i beni strumentali la Srl che, in pandemia, ha perso più della metà del capitale sociale

È invece precluso l’accesso al bonus Sud in base al Regolamento Ue 651/2014

Stefano Mazzocchi

La domanda

Una società a responsabilità limitata - non «in difficoltà» al 31 dicembre 2019, che, per effetto delle perdite di esercizio emerse negli esercizi 2020 e 2021 a seguito della pandemia Covid-19, al 31 dicembre 2021 ha perso più della metà del capitale sociale - può accedere, per l’anno 2022, alle agevolazioni del credito Mezzogiorno (legge 208/2015) e beni strumentali nuovi (legge 178/2020)?
P. B. - Napoli

Con la circolare 34/E del 3 agosto 2016, l’agenzia delle Entrate ha chiarito (al paragrafo 1) che il tax credit Mezzogiorno non si applica alle imprese in difficoltà come definite dagli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014. Un’impresa è considerata in difficoltà - secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del Regolamento (Ue) n. 651/2014, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di srl (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/Ue;

c) qualora l’impresa sia oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni:
• il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
e
• il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Nel caso in esame, la fattispecie rientra nella casistica indicata alla lettera a) del Regolamento Ue n.651/2014, e quindi non sarà possibile usufruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il credito d’imposta previsto per l'acquisto di beni strumentali nuovi, la misura non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (Rd 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di Bilancio 2021). Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Dlgs 8 giugno 2001, n.231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Nel caso in esame, non rientrando nelle casistiche che precedono, sarà possibile fruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

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