Controlli e liti

Testo unico del Registro, alla Corte Ue la cessione dei beni aziendali

A Lussemburgo il no alla riqualificazione come cessione unitaria

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Rimesso alla Corte di Giustizia il giudizio di compatibilità dell’articolo 20 del Testo unico del Registro (Dpr 131/1986) rispetto alla disciplina Iva, nella parte in cui non consente di riqualificare come cessione unitaria di azienda le cessioni dei singoli beni soggette a Iva. Il rinvio è stato disposto dalla Cassazione (ordinanza 10283). La questione ruota sull’ambito di applicazione dell’ articolo 20, dopo l’interpretazione della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), già scrutinata 0positivamente dalla Consulta (sentenza n. 158/2020).

Per effetto della modifica, l’applicazione dell’imposta di registro va effettuata sulla base del contenuto dell’atto presentato alla registrazione, senza tener conto degli elementi extratestuali non direttamente desumibili.

Nel caso affrontato dalla Corte, l’Ufficio aveva contestato la detrazione dell’Iva addebitata in occasione della cessione di un immobile, in quanto l’operazione era stata riqualificata come cessione d’azienda, dunque non soggetta a Iva. Al riguardo, la Cassazione ha ricordato l'orientamento della Corte Ue secondo cui un’operazione non può essere artificialmente suddivisa in una pluralità di operazioni, poiché diversamente si verrebbe ad alterare il corretto funzionamento dell’Iva. I giudici sovra nazionali hanno valorizzato l’esigenza di adottare adeguati canoni interpretativi per individuare correttamente i connotati oggettivi e soggettivi – le intenzioni e i comportamenti delle parti - delle operazioni. Anche al fine di stabilire se si è a cospetto di una universalità di beni e dunque di un compendio aziendale, oppure di singoli beni. In proposito, la Corte di Giustizia ha rilevato come la stessa nozione di compendio aziendale non possa ritenersi rimessa ai singoli ordinamenti nazionali ma debba essere oggetto di una interpretazione uniforme a livello unionale.

La Cassazione ha pertanto ricordato il principio di alternatività Iva/registro, sancito nell’articolo 40, Dpr 131/10986. Alla luce di tale principio, si determina l’esigenza di poter addivenire a una ricostruzione unitaria della nozione di azienda, tanto ai fini del registro che ai fini dell’Iva. Senonchè, ai sensi dell’ articolo 20, il fatto di non poter tener conto dei dati e degli elementi oggettivi, non desumibili dal singolo documento presentato per la registrazione, impedirebbe di giungere a una definizione di universalità di beni unionalmente orientata.

Da qui la remissione alla Corte di Giustizia, che conferma l’evidente “avversione” della Cassazione verso il nuovo articolo 20 del registro.

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