Imposte

Digital tax, partecipazioni destinate alla cessione fuori dalla prima soglia

Le quote da dismettere non si considerano nel calcolo dei 750 milioni

di Alessandro Germani

Nel computo dei 750 milioni di euro non si considerano le partecipazioni destinate alla dismissione. È questa la risposta ad un interpello inedito sull’imposta sui servizi digitali (Isd) la cui prima dichiarazione scade mercoledì 30 giugno.

Nel quesito il venditore si è obbligato ad alienare il 43,78% delle azioni detenute nell’istante e l’acquirente ha acquisito anche un ulteriore pacchetto del 5,06%, pervenendo al 48,84% e lanciando poi un’Opa sul capitale residuo. Il venditore nel proprio consolidato al 31 dicembre 2019 ha iscritto la partecipata fra le attività destinate alla dismissione, in linea con l’Ifrs 5, eliminando dal prospetto di consolidamento la situazione economico patrimoniale della partecipata e rilevandone tutte le attività e passività al fair value fra le attività destinate alla dismissione. Quindi nel consolidato del venditore la partecipazione non è inclusa, salvo gli effetti del deconsolidamento sul risultato netto e sul patrimonio netto.

Perciò i ricavi consolidati non tengono conto di essa. Il dubbio riguarda il fatto se la partecipata appartenga al gruppo del venditore per il calcolo della prima soglia di 750 milioni di euro ai fini dell’Isd.

Per l’istante ai fini del calcolo della prima soglia occorre guardare al proprio consolidato e non a quello del venditore. Si fa riferimento ai ricavi realizzati singolarmente e a livello di gruppo, includendo le sole entità consolidate integralmente o proporzionalmente, ma non quelle consolidate col metodo del patrimonio netto (circolare 3/E/21). Quindi in capo al venditore la partecipazione nell’istante non va conteggiata in quanto destinata alla vendita. Per i soggetti Oic una partecipazione del genere è esclusa dall’area di consolidamento, mentre per quelli Ias-Ifrs avviene il consolidamento sintetico delle attività e passività della controllata e l’indicazione, nel conto economico consolidato, del solo risultato pro quota di periodo (Ifrs 5). Nel bilancio singolo tali partecipazioni figurano fra le «Attività non correnti destinate alla alienazione» e sono valutate al minor valore tra il costo e il fair value al netto dei costi di dismissione. Ciò a differenza dell’Ifrs 10 che per il consolidamento integrale e proporzionale prevede l’inclusione delle voci (costi, ricavi, attività e passività) al netto dell’intercompany.

L’agenzia delle Entrate dà ragione all’istante (assistita dallo studio Dentons). Infatti per determinare le due soglie (750 milioni di euro e 5,5 milioni di euro) la partecipazione non rientra nel consolidato del venditore in base all’Ifrs 5. Rientra solo nel consolidato dell’istante che però nel 2019 non ha superato la soglia dei 750 milioni di euro e dunque non soggiace all’Isd.

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