L'esperto rispondeImposte

Scuola: spese e liberalità con bonus non cumulabili

di Giuseppe Merlino

La domanda

Non ho ancora capito quali spese scolastiche posso inserire nel 730, senza sbagliare. Ho due figlie e ho speso, per contributo volontario, 250 euro (100 + 150) che pensavo di inserire con il codice “31”. Ho poi sostenuto, per una figlia, spese di gita pari a 200 euro e, per l’altra, spese di mensa pari a 200 euro: spese che pensavo di inserire con il codice “12”. È corretto? La cumulabilità si riferisce al fatto che nel codice “12” non posso sommare spese che ho già inserito nel codice “31”? Oppure devo scegliere tra uno dei due codici e rinunciare quindi a dichiarare il contributo volontario, che ha l’importo più basso? - D.P.PARMA

Anche ai fini dell’invio del modello Redditi e di eventuali integrazioni al 730, in relazione alla detraibilità delle spese scolastiche, l’agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni contenute in diversi documenti di prassi, tra i quali la circolare 7/E del 4 aprile 2017. Sia le spese di gita che quelle per la mensa scolastica rientrano nella fattispecie «Spese di istruzione non universitarie» (di cui al rigo E8/E10 del modello 730), che beneficiano della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e–bis, del Tuir, Dpr 917/1986 (detrazione del 19% calcolata per l’anno 2016 su un importo massimo di 564 euro, per alunno o studente) ed è corretto indicarle con il codice “12”. Per quanto attiene al contributo volontario versato per ciascuna figlia, è necessario verificarne la natura, perché nella citata circolare l’Agenzia ha precisato che i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, «anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i–octies) del Tuir», i quali – se fossero riconosciuti tali – andrebbero indicati con il codice “31” (sempre in uno dei righi da E8 ad E10 del modello 730). È stato altresì sottolineato che, in riferimento a ogni singolo alunno, le due detrazioni non sono tra loro cumulabili. «Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione [ex lettera e–bis, comma 1, dell’articolo 15 del Tuir] non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali». Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, «può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i–octies) del Tuir».

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