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Investimenti sostenibili 4.0, piattaforma aperta per la compilazione delle domande

di Paolo Pistoni e Claudio Sabbatini

  • Quando Dal 4 maggio 2022 redazione domanda; dal 18 maggio invio

  • Cosa scade Apertura della piattaforma

  • Per chi Micro, piccole e medie imprese

  • Come adempiere Compilazione domanda sul sito del Gestore

1In sintesi

Dal 4 maggio 2022 è aperta la piattaforma informatica per compilare le domande di ammissione all’incentivo Investimenti sostenibili 4.0. Previsto dal Dm Mise 10 febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 78 dello scorso 2 aprile, è lo strumento dedicato alle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti innovativi in tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, per favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere.

Successivamente, dal 18 maggio 2022, potranno essere presentate le domande di ammissione, secondo le modalità stabilite dal Dm Mise 12 aprile 2022.

2Gli investimenti agevolati, l’obiettivo

Con il regime di aiuto “Investimenti sostenibili 4.0” si intendono favorire, su tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti innovativi e sostenibili effettuati da micro, piccole e medie imprese.

La misura si pone in continuità con gli interventi promossi dai bandi «Macchinari Innovativi» (Dm 9 marzo 2018 e Dm 30 ottobre 2019), ma con significative novità.

Infatti, il programma degli investimenti – individuati dall’articolo 6, Dm Mise 10 febbraio 2022 – finanzia le spese per l’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali.

Si tratta dell’acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

L’obiettivo dell’incentivo in esame è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall’emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

I programmi di investimento agevolati dovranno essere coerenti con principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0 (allegato 1 del Dm Mise 10 febbraio 2022), con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea. In particolare, gli investimenti agevolati sono quelli volti a:
● favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (allegato 2 del Dm Mise 10 febbraio 2022);
● migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

Per questi progetti, oltre agli investimenti di cui sopra, sono ammissibili anche le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui al Dlgs 102/2014, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Gli investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa sono quelli dai quali si consegue (attraverso le misure indicate nell’allegato 3 del Dm Mise 10 febbraio 2022) un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

I requisiti degli investimenti
I programmi di investimento devono:
● prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0, e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
● essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
● essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale;
● rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili: a) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato; b) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1.000.000 di euro e non superiori a 3 mln di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
● essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
● prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell'istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.

3I requisiti soggettivi

Possono accedere all’agevolazione le attività:
manifatturiere, ad eccezione di quelle infra elencate (sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007);
● i servizi alle imprese elencate nell’allegato 4, Dm Mise 10 febbraio 2022.

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (Pmi) che alla data di presentazione della domanda devono:
● essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro dele imprese;
● essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
● non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
● trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
● essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
● aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise;
● non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, e devono impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso;
● non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 5, comma 2, Dm Mise 10 febbraio 2022 (tra cui applicazione di situazioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001; condanna definitiva - ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale dei rappresentanti legali - per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; mancata effettuazione del rimborso di aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; presenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui Dlgs 159/2011).

Sono escluse dal beneficio le attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, «non arrecare un danno significativo»).

4L’incentivo

L’intervento agevolativo è definito nell’ambito della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” o Temporary framework) e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della Sezione 3.13 (“Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

L’agevolazione assume la forma di contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare: 1) per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione; 2) per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione; 3) per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.Si ricorda che la dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 677.875.519,57, di cui: i) 250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell’iniziativa “React – Eu” destinate all’Asse prioritario VI del Programma operativo nazionale (Pon) “Imprese e competitività” 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione 3 agosto 2021, C(2021) 5865 final; ii) 427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento Gber (Regolamento generale di esenzione per categoria).

5La presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore Invitalia SpA (www.invitalia.it), che agisce su incarico del Mise.

Per l’accesso è richiesto che il soggetto beneficiario, per il tramite del rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale (le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell’ambito della stessa procedura informatica, dal soggetto gestore):
● sia in possesso di un’identità digitale (Spid, Cns, Cie);
● acceda all’area riservata per compilare online la domanda;
● disponga di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) attiva, registrata nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Il calendario per la presentazione delle domande, come previsto dal Dm Mise 12 aprile 2022, è il seguente:
● a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito del Gestore, procedere alla compilazione della domanda. In tale occasione il richiedente il beneficio immette le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda e provvede al caricamento dei relativi allegati. Inoltre, genera il modulo di domanda in formato .pdf immodificabile che, caricata digitalmente, consente il rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire da quest’ultima data.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione (articolo 9, comma 3, Dm Mise 12 febbraio 2022), fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura valutativa. Le domande di accesso alle agevolazioni saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Le domande presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse saranno ammesse all’istruttoria, fino a esaurimento della dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito.

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