Contabilità

Rivalutazione e riallineamento: scelte contabili con impatto solo patrimoniale

Le opzioni previste dalla legge di Bilancio 2022 non incidono sul conto. Modello ad hoc in caso di revoca anche civilistica, senza applicazione dell’Oic

Le disposizioni contabili relative alla facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale e di revocare l’affrancamento fiscale si applicano anche al riallineamento dei marchi da parte dei soggetti Oic. È uno dei chiarimenti della versione finale del documento interpretativo Oic 10 inserito a seguito di un commento ricevuto in fase di consultazione.

La versione finale del documento conferma il comunicato Oic del 18 marzo relativo al trattamento contabile sulla possibilità di revocare anche la rivalutazione civilistica con la scelta di adottare un approccio patrimoniale e conseguente rilevazione degli effetti a patrimonio netto.

In sostanza, tutte le opzioni previste dalla legge di Bilancio 2022, che riguardano rivalutazione e riallineamento delle immobilizzazioni immateriali, non hanno impatto sul conto economico ma riverberano gli effetti sul patrimonio netto. In sintesi, l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili che possono comportare la rilevazione delle imposte differite attive nel rispetto del postulato della prudenza come disciplinato nel paragrafo 41 dell’Oic 25: disposizioni che si applicano a rivalutazione e, con precisazione ora contenuta nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, anche al riallineamento.

Con riferimento al riallineamento dell’avviamento tra valore contabile e fiscale con iscrizione dell’imposta sostitutiva nella voce “attività per imposta sostitutiva da riallineamento”, è necessario aggiornare il periodo d’imputazione del costo di competenza dell’esercizio a seguito dell’allungamento del periodo di ammortamento fiscale da 18 a 50 anni.

Se, invece, la società esercita la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale della rivalutazione, rileva il debito per l’imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita il patrimonio netto: si tratta di decurtare la riserva di rivalutazione, se ancora esistente, oppure, in caso di utilizzo già avvenuto (copertura perdite), un’altra riserva.

L’eccezione riguarda il riallineamento dell’avviamento per il quale è previsto un trattamento contabile specifico, che non interessa né il conto economico né il patrimonio netto, perché l’imposta sostitutiva integrativa è rilevata a incremento delle attività per imposta sostitutiva da riallineamento prevista dal paragrafo 80 dell’Oic 25: nel conto economico è contabilizzata la quota di costo di competenza dell’esercizio.

Infine, in caso di revoca fiscale della rivalutazione, deve essere iscritto un fondo imposte differite con contropartita sempre il patrimonio netto: la successiva riduzione conseguente all’ammortamento dell’immobilizzazione immateriale è rilevata nel conto economico. Se la revoca si estende anche all’ambito civilistico, i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni sono eliminati in contropartita al patrimonio netto. In ambedue le situazioni (revoca solo fiscale e revoca anche civilistica) per le imposte sostitutive già versate è rilevato un credito in contropartita al patrimonio netto e, in caso di rateizzazione, è eliminato il debito residuo sempre in contropartita al patrimonio netto.

Le motivazioni informano che durante la consultazione è stato chiesto all’Oic se l’applicazione del documento interpretativo, nell’ipotesi della revoca anche civilistica della rivalutazione, comporti la riesposizione dei dati comparativi in base all’Oic 29. La soluzione è stata la definizione di un modello contabile ad hoc, pertanto non è stata richiamata l’eventuale applicazione dell’Oic 29.

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