Imposte

Dopo la scissione parziale l’Iva non va rifatturata alla beneficiaria

La Cassazione affronta il caso dei fornitori, ignari dell’operazione, che fatturano alla scissa

di Raffaele Rizzardi

L’ordinanza della Cassazione n. 1198 depositata il 17 gennaio chiarisce un aspetto ricorrente nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. Si trattava di una scissione parziale, successivamente alla quale alcuni fornitori, non consapevoli dell’operazione, continuavano a fatturare alla scissa anziché alla beneficiaria.

La scissa aveva provveduto al pagamento, e si era poi fatta rimborsare dalla beneficiaria senza emettere nessuna fattura. L’agenzia delle Entrate, replicando peraltro un opinabile comportamento posto in essere dai soggetti d’imposta di loro iniziativa, riteneva che la scissa avesse agito come mandatario senza rappresentanza della beneficiaria, cioè della società che aveva beneficiato delle cessioni e delle prestazioni indebitamente fatturate alla società di origine. Conseguentemente, in applicazione dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del Dpr 633/1972, la scissa avrebbe dovuto rifatturare con Iva alla beneficiaria, applicando il principio della doppia operazione, in quanto la norma citata afferma che le prestazioni di servizi rese o ricevute da mandatari senza rappresentanza costituiscono prestazioni anche nei rapporti tra mandante e mandatario.

La disposizione è analoga a quella prevista dall’articolo 2, secondo comma, n. 3, quando il mandatario senza rappresentanza, cioè il commissionario, si interpone nelle cessioni di beni.

La Corte respinge la ricostruzione delle operazioni fatta dalle Entrate, richiamando la disciplina civilistica, in base alla quale il trasferimento dei beni e dei diritti dalla scissa alla beneficiaria si qualifica come successione soggettiva a titolo particolare.

Il giudizio richiama poi le norme sulla responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria relativamente ai debiti trasferiti o mantenuti. Questa coobbligazione solidale limitata è mutuata dalla normativa della cessione di azienda (articolo 2560, commi 1 e 2, del Codice civile).

La ricostruzione del rapporto civilistico esclude che si possa configurare un mandato senza rappresentanza, idealmente conferito dalla beneficiaria alla scissa. Ne consegue la collocazione del rimborso nell’articolo 15, comma 1, n. 3) della legge Iva, che esclude dal concorso alla base imponibile le somme dovute per le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Deve pertanto considerarsi errata la rifatturazione dalla vecchia alla nuova società. Manca però un tassello fondamentale, per il diritto di detrazione, conseguente alla impropria individuazione in fattura del cessionario o committente nella vecchia società anziché nella nuova.

Il mandatario con rappresentanza – nella specie la società scissa – spendendo il nome del committente deve chiedere ai fornitori di emettere le fatture alla nuova società. Qui invece le fatture erano intestate alla scissa, che le aveva verosimilmente portate in detrazione. Con gli incroci automatici della fatturazione elettronica non è possibile correggere i documenti, ma occorre chiederne lo storno e la riemissione al destinatario effettivo dell’operazione.

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