Adempimenti

Titolare effettivo, l’identikit va definito in vista dell’invio

Con il decreto 55/2022 il Registro è ormai entrato nella fase operativa. Per l’avvio manca ancora il Dm Mise che stabilirà le specifiche di trasmissione

Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55 (Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio scorso) sono entrate nel vivo le regole per l’accesso e le comunicazioni al Registro delle imprese del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (articolo 21, comma 5, del Dlgs 231/07). Nonostante la pubblicazione del decreto, società e operatori devono fare i conti con l’applicazione pratica della nuova comunicazione che in alcuni casi è tutt’altro che semplice e la cui sottovalutazione può comportare conseguenze importanti. Alcune indicazioni utili le ha fornite anche il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n. 1-2022/B del 15 giugno.

Le informazioni relative ai titolari effettivi devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da parte:

- degli amministratori, dei fondatori o dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle imprese dotate di personalità giuridica;

- del fiduciario di trust (ossia il trustee) o di istituti giuridici affini.

Tali soggetti sono tenuti altresì a comunicare eventuali modifiche dei dati entro 30 giorni dalla variazione e a comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla prima comunicazione (o dalla comunicazione della variazione o della conferma).

L’individuazione

Nei casi più semplici di strutture familiari o a ristretta base societaria l’individuazione del titolare effettivo non presenta particolari problemi. Il titolare effettivo, che coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo, risulta infatti facilmente desumibile dalla documentazione ufficiale.

Serve, invece, maggiore attenzione in presenza di gruppi nei quali alla difficoltà di ricostruzione della catena partecipativa si affianca la necessità di verificare nel dettaglio chi siano i soggetti titolari dei poteri di amministrazione e di direzione. Le linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) del febbraio 2021 forniscono spunti utili ed esempi pratici nei casi di gruppi societari complessi. Ad esempio, rispetto all’individuazione del titolare effettivo mediante la percentuale di partecipazione, il Cndcec ha precisato che se le azioni o quote detenute in usufrutto superano il 25%, i titolari effettivi sono coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni non concesse in usufrutto per ammontari superiori al 25 per cento. Se, invece, le quote o azioni sono detenute da una persona fisica per un ammontare superiore al 25% e concesse in usufrutto, sia l’usufruttuario sia il nudo proprietario sono titolari effettivi.

I provvedimenti attuativi

Le comunicazioni telematiche dei dati e delle informazioni potranno essere effettuate nei 60 giorni successivi all’emanazione del decreto ministero dello Sviluppo economico che disciplinerà le regole tecniche di invio e indicherà le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione. Un decreto dei ministeri per lo Sviluppo economico e dell’Economia individuerà gli importi dei diritti di segreteria per le sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese.

Le sanzioni

In caso di omessa comunicazione delle informazioni al Registro delle imprese i soggetti obbligati sono passibili della sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (articoli 2630 del Codice civile) ridotta ad un terzo se la comunicazione viene effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Considerando solo le sanzioni amministrative per omessa comunicazione l’adempimento potrebbe essere preso alla leggera, ma occorre ricordare che in caso di acquisizione e conservazione di dati falsi e, quindi, di predisposizione di un dossier falso contente il percorso e la documentazione utilizzata per individuare il titolare effettivo, agli amministratori di società è applicabile una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10 a euro 30mila euro (articolo 55 del Dlgs 231).

I SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI
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