Contabilità

Enti di interesse pubblico al test della rendicontazione non finanziaria

di Roberto Bianchi e Beatrice Scappini

Il Dlgs 254/2016 ha reso obbligatorio il non-financial reporting (rendicontazione non finanziaria) per gli enti di interesse pubblico menzionati all’articolo 16, comma 1, del Dlgs 39/2010 (come modificato dal Dlgs 135/2016), che abbiano annoverato, durante l’esercizio di riferimento, almeno 500 dipendenti (in media) e abbiano soddisfatto quanto meno uno dei due limiti dimensionali richiesti e pertanto un attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro e ricavi netti superiori a 40 milioni di euro. La disciplina prevista da tale decreto ha trovato applicazione a partire dall’esercizio 2017.

Il non-financial reporting consiste nella misurazione e nella rappresentazione di informazioni non finanziarie, di tipo ambientale, sociale e di governance definite anche Esg (Enviromental, social, governance), che frequentemente afferiscono a elementi intangibili che, in quanto tali, non trovavano adeguata rappresentazione all’interno del bilancio civilistico tradizionale. Tuttavia, a partire dall’annualità in corso, i dati non finanziari dovranno essere integrati con quelli economico-finanziari per fornire a tutti gli stakeholders esaustive informazioni relative all’azienda rispetto a quanto rappresentato, a tutto il 31 dicembre 2016, nelle relazioni sulla gestione tradizionale.

Il Dlgs 254/2016 ha introdotto adempimenti assolutamente innovativi (redazione della dichiarazione di carattere non finanziario individuale o consolidata), recependo tutti gli indirizzi promossi a livello comunitario, in quanto la direttiva europea (2014/95/Ue) è stata emanata con il vincolo di applicazione, per i paesi membri, con decorrenza dal 2017. A tutt’oggi il non-financial reporting ha interessato una ristretta categoria di professionisti che hanno sviluppato competenze multidisciplinari applicate alla sostenibilità. L’obbligo di riportare informazioni Esg nell’ambito della più ampia disciplina del bilancio di esercizio, impone agli addetti ai lavori, in particolare ai commercialisti e ai revisori legali, di sviluppare le proprie competenze nel campo dell’auditing, dell’assurance (garanzia), della sostenibilità (economica, sociale e ambientale), dei metodi partecipativi e dell’integrated thinking (integrazione della pluralità degli aspetti dell’impresa). A fronte di ciò, gli esperti da sempre dediti alla redazione del bilancio di esercizio (commercialisti, revisori legali, amministrativo, Cfo) se vorranno gestire correttamente i futuri adempimenti, dovranno conoscere i programmi internazionali a favore della responsabilità sociale d’impresa (Rsi), tra i quali i principali risultano essere il Global compact delle Nazioni unite, i 17 Sustainable development goals (Sgdgs) 2030 delle Nazioni unite e il Libro verde emanato dalla Commissione Europea riguardo al Rsi. Trattandosi di una nuova disciplina, si auspica che gli enti di formazione continua professionale, gli enti accademici e le associazioni di categoria offrano formazione mirata per diffondere appieno tutti i contenuti del non-financial reporting.

Il presente decreto impone che la rendicontazione non-financial venga effettuata nel rispetto degli standard internazionali o dei parametri costruiti ad hoc dall’impresa. Gli standard internazionali attualmente più utilizzati per rappresentare le informazioni Esg sono: Integrated reporting (Ir - Bilancio Integrato) del Iirc (International integrate reporting council) e Gri Standard del Gri (Global Reporting Initiative). Gri Standard rappresenta l’ultima release del metodo Gri, il più diffuso al mondo per il reporting di sostenibilità, che è stato ideato per informare gli stakeholders su come l’attività d’impresa contribuisce, in modo positivo e/o negativo, allo sviluppo sostenibile nelle tre aree di riferimento: economica, sociale e ambientale.

L’Integrate reporting (Ir) risponde alla visione futura del bilancio, cioè il bilancio integrato, in quanto miscela informazioni Esg e intangibili con quelle del bilancio civilistico, richiedendo una rappresentazione grafica del business model dell’impresa, finalizzata a rappresentare agli stakeholders (in particolare agli azionisti, agli investitori e ai finanziatori) la capacità presente e futura dell’impresa di creare valore. Il decreto in commento sembra offrire una nuova e interessante opportunità per i professionisti del settore economico, i quali saranno chiamati a eseguire i nuovi adempimenti previsti dal Dlgs 254, già dall’esercizio 2017, sebbene per il momento limitatamente ai grandi enti di interesse pubblico. Le imprese, tenute a redigere la dichiarazione di carattere non finanziario avranno pertanto l’opportunità di rappresentare agli stakeholders il valore del proprio business, in maniera più ampia e precisa, nel rispetto di quanto richiesto dalla disciplina fiscale a tutto l’esercizio 2016, dalle disposizioni afferenti il bilancio civilistico.

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