Come fare perAdempimenti

Esterometro, niente comunicazione per le operazioni territorialmente non rilevanti sotto soglia

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° luglio 2022

  • Cosa scade Esterometro senza operazioni passive non rilevanti in Italia sotto i 5mila euro

  • Per chi Contribuenti obbligati alla trasmissione dell’esterometro

  • Come adempiere Trasmissione dati delle operazioni con l’estero con esclusione di quelle passive sotto i 5mila euro

1In sintesi

Dal 1° luglio 2022 sono partite, senza nessuna proroga, le nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive con l’estero, ma con previsione dell’esclusione dall’adempimento comunicativo per le operazioni fuori campo Iva di modico valore, sino a 5mila euro per singola operazione: questo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni fiscali.

All’ampliamento del perimetro soggettivo degli obbligati alla fatturazione elettronica e, per l’effetto all’esterometro, che ricomprende da inizio luglio anche tutti i contribuenti forfetari, in regime di vantaggio e le Asd – Associazioni sportive dilettantistiche con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25mila euro, fa quindi da contraltare un intervento in tema di individuazione delle operazioni escluse da comunicazione con una semplificazione per quelle di minor valore.In particolare, la norma sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 in materia di adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.

Con le modifiche introdotte sono così esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5mila per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

Come precisato dall’Agenzia con la circolare 26/E del 13 luglio 2022, ai fini dell’adempimento esterometro:
• è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
• non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

Alla luce delle modifiche apportate, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto Iva) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5mila (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, ad avviso delle Entrate si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).

2Le operazioni non soggette

L’articolo 12 del decreto Semplificazioni è intervenuto infatti nel corpo dell’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015 ampliando il novero delle operazioni con l’estero escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati – c.d. esterometro.

Non vanno infatti comunicate non solo quelle documentate con fattura elettronica veicolata tramite SdI ovvero con bolletta doganale, ma anche, e in ciò risiede la novità, quelle fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore ai 5mila euro.

Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini Iva e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura.

Le operazioni interessate sono, più precisamente, quelle di cui agli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972, come ad esempio relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero.

Queste operazioni, che pure non vanno registrate, saranno tuttavia da comunicare con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5mila euro per singola operazione mentre, al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è richiesto all’operatore nazionale.

Nella individuazione di questa soglia, si introduce nei fatti una ulteriore complicazione nella gestione delle comunicazioni verso il Fisco.

3L’adempimento dell’esterometro

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 1, Dlgs 127/2015 prevede pertanto che i soggetti passivi soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5mila per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono invece trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

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