Controlli e liti

Le Authority fuori dal giusto processo

di Alessandro Galimberti

Le authority sono «organi giustiziali» - e non invece «organi di giustizia in senso proprio» - che non rispondono alle regole del giusto processo, prevedono un contraddittorio incapsulato nelle forma scritta, e dentro cui il diritto di difesa si limita alla possibilità di controdedurre.

La Seconda sezione civile della Cassazione (sentenza 4/19, depositata ieri) torna ancora una volta a delimitare il campo delle sanzioni amministrative - in questo caso Consob - per tamponare l’effetto “Grande Stevens” sui procedimenti afflittivi non penali. Il caso riguarda l’ex amministratore delegato e vicepresidente di Adenium Sgr, a cui la Commissione di Borsa aveva inflitto 65.500 euro di sanzione pecuniaria per aver esposto la società a «rischi strategici, legali e reputazionali derivanti dal dissesto della società controllante Sopaf spa» (coinvolta a sua volta nell’inchiesta sulle truffe alla casse previdenziali). La Seconda civile ha respinto tutti i nove motivi del ricorso di Andrea Toschi, riaffermando ancora una volta le peculiarità del rito. Che non è penale né para/penale, che prevede sì una fase giurisdizionale ma solo come impugnazione piena e libera (scelta operata dal legislatore italiano, a differenza di altri paesi Ue), e che pertanto si muove su quel terreno spurio che «non è amministrazione attiva ma funzione ibrida d’alta verifica, controllo, vigilanza e indirizzo alla quale viene associata quella sanzionatoria».

Da qui segue il lungo corollario sul funzionamento dell’istruttoria, che ha in sostanza forma libera sia nei rapporti interni tra gli organi vigilanti e i vari servizi, sia nella motivazione finale del provvedimento - che deve solo essere coerente ed esaustiva, sviluppabile anche per relationem purché la parte interessata abbia accesso anche a tali documenti eventuali. Nella articolata motivazione la Corte torna ancora sul termine di adozione della decisione (240 giorni che però non tengono conto della notifica, che è una fase ulteriore) e sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 del Codice di procedura civile) che è soddisfatta, scrive il relatore, se il giudice mostra di aver preso in considerazione le deduzioni e risponda alle stesse» senza doverle affrontare analiticamente e in scaletta. Per non dire del lamentato difetto assoluto di motivazione, che la Cassazione ha invece punito, al contrario, con la condanna alle spese di giudizio dello stesso ricorrente.

Cassazione, sentenza 4/2019

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